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Sentenza

Sentenza n. 1840/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del Questore della Provincia di Catanzaro del 23 febbraio 2023 e verbale di avviso orale del 27 febbraio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha impugnato il provvedimento del Questore del 23 febbraio 2023, il verbale di avviso orale effettuato il 27 febbraio 2023 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con memoria del 6 luglio 2026, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando che il Questore, con atto del 3 maggio 2023, aveva accolto la sua istanza e revocato il provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non cessata materia del contendere: la revoca produce effetti ex nunc, diversamente dall'annullamento, ma la richiesta del ricorrente, valutata anche ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., manifestava il venir meno dell'interesse alla decisione. In assenza di repliche o di diverse richieste delle controparti, il giudice non poteva decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire; doveva prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice

    Fino alla trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse; in mancanza di diverse richieste, il giudice prende atto della dichiarazione senza sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse, come desunta ai sensi dell’art.84, co.4, c.p.a., e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta una pronuncia in rito di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca del provvedimento impugnato, avendo efficacia ex nunc e non equivalente all'annullamento, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere; se però il ricorrente dichiara o manifesta che non ha più interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nel processo amministrativo, fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente può disporre dell'azione dichiarando di non avere più interesse. In assenza di repliche o di diverse richieste delle altre parti, il giudice deve prenderne atto e non può decidere il merito né rivalutare d'ufficio l'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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