Cassazione Penale, Sentenza n. 46400/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta preferenziale con due motivi: (1) censurava la responsabilità sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accertato l'esistenza di creditori privilegiati di grado superiore senza però verificare la concreta incapienza dell'attivo fallimentare e l'effettivo pregiudizio di tali creditori; (2) contestava l'applicazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 219 l. fall. (più fatti di bancarotta), deducendo che, avendo ricevuto assoluzione per la bancarotta documentale e trattandosi di pagamenti omogenei e sostanzialmente contestuali, i molteplici pagamenti dovessero essere valutati unitariamente e non come pluralità di fatti aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo non deducibile e, comunque, manifestamente infondato: per la bancarotta preferenziale è sufficiente l'alterazione dell'ordine dei pagamenti in presenza di crediti privilegiati, non è necessaria la prova dell'effettivo pregiudizio economico dei creditori privilegiati e la questione sulla capienza della massa non poteva essere riesaminata in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: gli atti distrattivi, essendo omogenei e sostanzialmente contestuali, non costituiscono "più fatti" autonomi ai fini dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2; la Corte ha quindi escluso l'aggravante, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena principale e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione (anziché un anno), mantenendo confermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta preferenziale e gli altri effetti accessori.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 219 comma 2 n. 1
L'aggravante per "più fatti di bancarotta" richiede che le condotte realizzino distinte azioni criminose con autonomia concettuale; pagamenti omogenei e sostanzialmente contestuali possono essere valutati unitariamente e non integrano necessariamente la pluralità aggravante.
codice civile, artt. 2740 e 2741
Richiamati come principi che cristallizzano l'ordine di soddisfazione dei creditori (prelazione e proporzionalità): la fattispecie di bancarotta preferenziale tutela l'osservanza di tali cause legittime di prelazione e si realizza con l'alterazione dell'ordine dei pagamenti.
legge fallimentare, artt. 216, 217, 218
Le disposizioni che prevedono la bancarotta e le relative ipotesi devono essere interpretate alla luce del principio secondo cui la reiterazione rileva ai fini dell'aggravante solo se le singole condotte mantengono autonomia e non si risolvono in frazionamenti della stessa azione lesiva.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta preferenziale è sufficiente che il debitore soddisfi un creditore di grado inferiore in presenza di crediti privilegiati; non è necessario dimostrare che la massa fallimentare sia risultata concretamente incapiente o che i creditori privilegiati abbiano subito una riduzione percentuale di soddisfacimento.
- In Cassazione non è consentito chiedere l'accertamento di fatti nuovi o non dedotti nel motivo d'appello: le doglianze di fatto non valutate in sede di merito sono inammissibili se non erano state previamente prospettate.
- L'aggravante per "più fatti" richiede pluralità di azioni criminose dotate di autonomia concettuale; pagamenti omogenei, ravvicinati nel tempo e aventi identica natura possono essere considerati una sola condotta ai fini dell'aggravante.
- La perdita di una contestazione ad esempio la bancarotta documentale non determina automaticamente l'esclusione della valutazione unitaria degli altri atti se questi, per natura e temporalità, costituiscono una unica fattispecie di bancarotta.
- Se la Corte di cassazione annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio può rideterminare la pena senza rinvio quando ciò sia possibile in base agli atti processuali.
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