Sentenza n. 6203/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto di rigetto, notificato in data 07.02.2023, del Ministero degli Affari Esteri avverso il ricorso in via gerarchica presentato in data 22.12.2022, in relazione al provvedimento di divieto di espatrio avente prot. N. -OMISSIS- del 18.11.2022, notificato in data 2.12.2022; - del presupposto verbale di notifica del decreto di divieto di espatrio avente prot. N. -OMISSIS- emesso il 18.11.2022 dal Questore di Roma, notificato al medesimo in data 2.12.2022, con il quale la Questura di Roma ha ordinato “l’immediata consegna del passaporto Nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Roma (RM) il 25.11.2014 e di ogni altro documento riconosciuto equipollente al passaporto ai fini dell’uscita dal territorio della Repubblica agli ufficiali ed agenti di P.S. incaricati della notifica, per consentire l’annotazione dell’inibitoria di cui all’art. 2 – 1° comma del citato D.P.R. n. 649”, diffidandolo dall’utilizzare i documenti per l’espatrio, con l’avvertenza che, in caso di mancata osservanza, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 24 della su richiamata legge n. 1188.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico e precedente provvedimento del Questore di Roma di divieto di espatrio e immediata consegna del passaporto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e il presupposto provvedimento del Questore che gli aveva imposto il divieto di espatrio e la consegna del passaporto e degli altri documenti equipollenti. Ha dedotto: la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, sostenendo di avere presentato istanza per l'affidamento in prova ai servizi sociali, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza; la violazione della normativa Schengen; la violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva 2004/38/CE, relativi rispettivamente al diritto di uscita e di ingresso; la violazione dell'art. 27 della medesima direttiva sulla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione; nonché la violazione del testo unico sull'immigrazione, per l'asserita mancata valutazione della pericolosità da parte del Questore, che non avrebbe potuto essere desunta dalle sole condanne penali. Le amministrazioni hanno sostenuto che il provvedimento trovasse fondamento nell'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 1185/1967, in quanto il ricorrente doveva ancora espiare una pena detentiva residua di un anno, cinque mesi e ventisette giorni. La sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione sulla misura alternativa non avrebbe fatto venir meno la pena e, quindi, il presupposto legale del divieto di espatrio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il Collegio ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare: il divieto di espatrio e il ritiro o l'invalidazione del passaporto sono preordinati a garantire l'esecuzione della condanna penale, impedendo al condannato di sottrarsi alla pena recandosi fuori dal territorio sottoposto alla sovranità italiana. Il potere è stato qualificato come vincolato quanto all'applicazione del presupposto normativo, mentre le valutazioni sottese alla tipologia dei provvedimenti sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto nei limiti della credibilità logica; tale requisito è stato ritenuto sussistente. Il giudice ha inoltre ritenuto che la direttiva 2004/38/CE non escluda la possibilità per gli Stati membri di limitare la libertà di circolazione per adeguate ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza e che gli artt. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 1185/1967 e 2 del d.P.R. n. 649/1974 siano compatibili con l'art. 27 della direttiva. La pendenza di un'istanza di misura alternativa e la sospensione dell'esecuzione della pena non eliminano il fatto che la pena detentiva debba ancora essere espiata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), l. 21 novembre 1967, n. 1185
Non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale
La disposizione costituisce il fondamento del divieto di espatrio e consente di impedire il rilascio o di procedere al ritiro o all'invalidazione del passaporto nei confronti di chi debba ancora espiare una pena restrittiva della libertà personale.
artt. 1 e 2 d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649
Le disposizioni consentono il ritiro o l'invalidazione della carta d'identità valida per l'espatrio e l'annotazione dell'inibitoria quando ricorre il presupposto del divieto di espatrio.
art. 27 direttiva 2004/38/CE
La direttiva lascia impregiudicata la potestà degli Stati membri di imporre restrizioni alla libertà di circolazione e soggiorno per adeguate ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza; il divieto collegato all'esecuzione di una pena è stato ritenuto compatibile con tale disposizione.
artt. 4 e 5 direttiva 2004/38/CE
I diritti di uscita e ingresso invocati dal ricorrente non impediscono l'applicazione delle limitazioni giustificate dall'esigenza di assicurare l'esecuzione di una condanna penale.
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
Il diritto alla libertà di circolazione non è stato ritenuto ostativo alla limitazione dell'espatrio finalizzata a impedire la sottrazione all'esecuzione della pena.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta infondatezza consente la definizione del giudizio mediante sentenza semplificata, anche con rinvio sintetico alle argomentazioni cautelari e ai precedenti conformi.
Massime di principio
- Il divieto di espatrio fondato sull'obbligo di espiare una pena restrittiva della libertà personale è legittimo quando è diretto a impedire che il condannato si sottragga all'esecuzione della pena al di fuori del territorio sottoposto alla sovranità dello Stato.
- La sospensione dell'esecuzione della pena in attesa della decisione su una misura alternativa alla detenzione non fa venir meno la pena detentiva ancora da espiare e, sino alla decisione sulla misura alternativa, non elimina il presupposto per l'applicazione del divieto di espatrio.
- Le limitazioni alla libertà di circolazione previste dalla normativa nazionale per assicurare l'esecuzione di una condanna penale sono compatibili con l'art. 27 della direttiva 2004/38/CE, in quanto riconducibili a ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche sottese ai provvedimenti di limitazione dell'espatrio è circoscritto alla verifica della credibilità logica della valutazione amministrativa, senza sostituire la valutazione dell'amministrazione con una propria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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