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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02641/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, applicando gli artt. 571, comma 1, 613, comma 1, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 12 giugno 2025 della Corte d'appello di Campobasso. La Corte di cassazione rileva che sia la notificazione del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Per effetto di tale riforma, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era personale, è stato dichiarato inammissibile de plano.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto in violazione della regola di sottoscrizione tecnica

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto la regola che esclude la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta per il ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, dichiarabile de plano.
  • La verifica della legittimazione formale alla proposizione del ricorso per cassazione precede ogni esame del merito e rende superfluo qualsiasi scrutinio delle doglianze dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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