Cassazione Penale, Ordinanza n. 32742/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio con applicazione della pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p. Due ricorrenti hanno censurato la motivazione sulla pena, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità degli aumenti per continuazione applicati in relazione a un reato di ricettazione e a un reato di furto in abitazione. Il terzo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tutti hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire all'accordo, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità tra accordo e decisione, mentre non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati né sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Quanto alle doglianze sulla pena, ha osservato che la pena concordata e poi recepita dal giudice non può essere unilateralmente rimodulata in cassazione, salvo che si tratti di pena illegale, evenienza non ricorrente nel caso concreto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 4.000 ciascuno.
Norme richiamate
la sentenza emessa a seguito di concordato in appello recepisce un accordo processuale che preclude censure su motivi rinunciati e sulla determinazione della pena, salvo il caso di pena illegale; il ricorso è ammissibile solo per contestazioni sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità tra accordo e decisione
non è necessario motivare sul mancato proscioglimento quando l'imputato abbia aderito al concordato in appello, poiché la rinuncia ai motivi opera come preclusione processuale
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'adesione dell'imputato all'accordo determina una preclusione processuale su tutte le questioni rinunciate, che si estende anche al giudizio di legittimità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dopo la definizione del processo con concordato in appello.
- La pena concordata tra le parti e recepita dal giudice di appello non è modificabile unilateralmente in cassazione; la censura è ammissibile solo se deduce l'illegalità della pena.
- Nei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p., il sindacato di legittimità resta limitato ai profili relativi alla validità del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
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