Sentenza n. 1614/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, “di: a) Provvedimento prot. n. 21435/RU del 15.11.2023, pervenuto alla ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in pari data, a firma del Direttore p.t. dell’Ufficio delle Dogane di Caserta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mercè il quale l’Amministrazione predetta ha comunicato di ritenere che “NON sussistano le condizioni per proseguire le attività di verifica del nuovo impianto skid e per il rilascio dell’autorizzazione alla nuova modalità di denaturazione in linea”; b) tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra i quali, quatenus opus: b.1) la pregressa Nota prot. n. 17847/RU del 26.09.2023, con la quale il medesimo Ufficio ha espresso il proprio Parere preliminare con prescrizioni, nella parte in cui, sub par. 4), l’Agenzia ha stabilito che “Deve essere installato un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico n°1/1 collegato ai serbatoi 10 e11”.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che ha ritenuto insussistenti le condizioni per proseguire la verifica di un nuovo impianto skid e per autorizzare una nuova modalità di denaturazione in linea, unitamente alla prescrizione di installare un misuratore volumetrico MID sul braccio di carico collegato a due serbatoi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Caserta e la precedente nota recante il parere preliminare con prescrizioni, deducendo violazione e falsa applicazione della direttiva 2004/22/CE, del d.lgs. n. 22/2007, del d.lgs. n. 504/1995 e delle direttive dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà manifesta e perplessità. La ricorrente ha sostenuto che la normativa non imponesse l’uso esclusivo di misuratori volumetrici MID e che la misurazione a peso mediante bilico certificato costituisse ancora una modalità lecita, equivalente e fungibile per l’accertamento dei prodotti denaturati. Ha inoltre contestato l’utilità tecnica e fiscale del misuratore MID richiesto, la proporzionalità e la motivazione della prescrizione, nonché la disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore ai quali, secondo la ricorrente, non sarebbe stata imposta la medesima prescrizione. A seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR, l’Amministrazione ha depositato una relazione sostenendo che il misuratore MID avrebbe ridotto gli errori sistematici, accidentali e soggettivi derivanti dalle operazioni manuali di conversione del peso e avrebbe garantito una maggiore tutela dell’interesse erariale. La ricorrente ha replicato contestando la ricostruzione tecnica e l’adeguatezza dell’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla prescrizione del misuratore MID, riconducendo la scelta dell’Amministrazione all’esercizio di discrezionalità tecnica finalizzata a utilizzare tecniche di misurazione più avanzate e affidabili rispetto alla pesa manuale, in funzione della tutela degli interessi fiscali. La circostanza che la misurazione a peso fosse ancora consentita non impediva all’Amministrazione di prescrivere l’ammodernamento dell’impianto e la sostituzione del sistema esistente con uno tecnologicamente più efficiente. La scelta è stata ritenuta esente da illogicità e irrazionalità sulla base della relazione amministrativa acquisita in istruttoria, che aveva evidenziato il maggiore margine di errore del metodo a peso e la capacità dei misuratori MID di ridurlo. Le doglianze sulla disparità di trattamento sono state dichiarate anzitutto inammissibili perché introdotte con memoria non notificata, quindi non idonea ad ampliare il thema decidendum; il TAR le ha comunque ritenute infondate, poiché la disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni comparate, non fornita dalla ricorrente. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente avrebbe potuto proporre un’istanza di accesso per acquisire elementi probatori. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Direttiva 2004/22/CE
La direttiva, recepita nell’ordinamento italiano, costituisce il quadro europeo relativo agli strumenti di misura; la sentenza la richiama nel contesto della legittimità dell’utilizzo dei misuratori MID.
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22
Il decreto ha recepito la direttiva 2004/22/CE e, secondo la ricostruzione valorizzata dal giudice, non impedisce all’Amministrazione di prescrivere strumenti di misurazione tecnologicamente più avanzati rispetto alla pesa manuale, quando ciò sia giustificato dalla tutela erariale.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
È richiamato quale normativa fiscale di riferimento per l’accertamento e il controllo dei prodotti energetici.
art. 2 direttiva 2004/22/CE
È richiamato nella relazione amministrativa per sostenere la scelta statale relativa agli strumenti di misura cui applicare la disciplina della direttiva.
art. 26 c.p.a.
La sentenza applica la regola della soccombenza per porre le spese processuali a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza fiscale, l’Amministrazione può prescrivere l’adozione di strumenti di misurazione tecnologicamente più avanzati e affidabili rispetto a sistemi ancora astrattamente consentiti, quando la prescrizione sia giustificata dalla tutela dell’interesse erariale e non risulti illogica o irrazionale.
- La perdurante liceità di una modalità tecnica di misurazione non esclude, di per sé, il potere dell’Amministrazione di imporre l’innovazione o la sostituzione del sistema esistente con strumenti maggiormente efficienti, purché la scelta sia sorretta da adeguata istruttoria e da una motivazione coerente con l’interesse pubblico perseguito.
- Il sindacato giurisdizionale sulle scelte tecniche dell’Amministrazione verifica la presenza di illogicità, irrazionalità, errori sui fatti o carenze istruttorie, senza sostituire la valutazione tecnica dell’amministrazione con una diversa soluzione meramente preferibile.
- Nel processo amministrativo, una censura nuova o sostanzialmente ampliata introdotta con memoria non notificata alla controparte è inammissibile, perché la memoria può illustrare i motivi già dedotti ma non estendere il thema decidendum né eludere il contraddittorio e i termini decadenziali.
- L’eccesso di potere per disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni poste a confronto; il mero richiamo a provvedimenti adottati nei confronti di altri operatori non è sufficiente senza dimostrare la piena omogeneità dei presupposti di fatto e tecnici.
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