Sentenza n. 13061/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di merito, atti di valutazione dei titoli e successivo verbale di riesame relativi al concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’attribuzione di un solo punto, anziché del punteggio massimo di due, per incarichi di responsabilità svolti presso articolazioni dell’Ufficio immigrazione della Questura, nonché la mancata valutazione di specifici servizi riconducibili alla categoria degli incarichi di particolare rilevanza prevista dal bando. Deduceva violazione e falsa applicazione del bando e dei criteri predeterminati dalla commissione, carenza assoluta di presupposti e motivazione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, eccesso di potere e sviamento. Con i motivi aggiunti impugnava il verbale n. 105 del 24 settembre 2025, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con cui la commissione aveva confermato il punteggio già attribuito, sostenendo che gli incarichi non rientrassero nei servizi di particolare rilevanza e non comportassero aggravio delle normali mansioni d’ufficio. Il ricorrente deduceva inoltre la violazione della disciplina normativa e regolamentare relativa alle mansioni e agli incarichi del personale della Polizia di Stato, nonché l’illegittima introduzione, in sede applicativa, di condizioni restrittive non previste dal bando.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo illegittima la valutazione dei titoli e il successivo riesame. Il bando e il verbale preliminare della commissione avevano incluso tra gli incarichi valutabili quelli di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra, senza subordinare la valutazione a ulteriori condizioni relative all’aggravio delle mansioni ordinarie o alla contemporaneità degli incarichi. La commissione, avendo predeterminato tali criteri, si era autovincolata a riconoscere tutti gli incarichi riconducibili al perimetro semantico della clausola e non poteva introdurre successivamente limitazioni ulteriori mediante il richiamo alla circolare del 18 novembre 2008 e all’art. 67 del d.P.R. n. 686/1957. Il giudice ha ritenuto che gli incarichi di responsabilità svolti dal ricorrente presso l’Ufficio immigrazione fossero espressamente riconducibili alla categoria prevista dal bando e che la motivazione del verbale n. 105 non spiegasse né la ragione dell’attribuzione di un solo punto né perché la durata e la continuità degli incarichi non dovessero essere valorizzate. È stata quindi annullata in parte qua la graduatoria nella versione rettificata ed è stato ordinato all’amministrazione di attribuire al ricorrente un ulteriore punto e di adottare le conseguenti determinazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità legittima. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono, nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione e il rispetto della par condicio.
artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
La previa fissazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli costituisce garanzia di trasparenza, imparzialità e oggettività della selezione.
art. 5 del bando di concorso
La clausola del bando includeva tra gli incarichi di particolare rilevanza quelli di responsabile di posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra; tale previsione vincolava l’amministrazione nella fase applicativa.
art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità
Il richiamo a tale disposizione non consentiva alla commissione di introdurre, in sede di valutazione, condizioni restrittive non previste dalla lex specialis.
art. 26, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La valorizzazione degli incarichi di responsabilità è coerente con la finalità di selezionare personale idoneo a svolgere compiti direttivi di uffici o unità operative, con le connesse responsabilità.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice può ordinare all’amministrazione l’adozione delle misure idonee a dare attuazione alla decisione, anche attribuendo direttamente il punteggio quando non residuino margini di discrezionalità legittima.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove costituisce un vincolo per la commissione e una garanzia dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e par condicio.
- Quando il bando individua una categoria di titoli mediante una specifica denominazione funzionale o organizzativa, l’amministrazione deve valutare tutti gli incarichi riconducibili al significato letterale della clausola e non può introdurre, nella fase applicativa, condizioni ulteriori o più restrittive non previamente pubblicizzate.
- La discrezionalità dell’amministrazione nella procedura concorsuale si consuma con la definizione e pubblicazione delle regole di gara; dopo tale momento la commissione può soltanto applicare i criteri predeterminati, senza modificarli, integrarli o manipolarli in funzione della valutazione dei singoli candidati.
- Il richiamo a disposizioni normative o circolari non espressamente recepite nella lex specialis non consente di restringere la portata dei titoli dichiarati valutabili dal bando, quando tale restrizione incida sulla parità di trattamento dei concorrenti.
- Una motivazione che si limiti ad affermare l’assenza di contemporaneità degli incarichi o di un aggravio delle mansioni, senza spiegare la compatibilità di tale conclusione con la categoria di titoli prevista dal bando e con la durata e continuità degli incarichi, è insufficiente.
- Quando, all’esito dell’annullamento della valutazione, non residuano margini di discrezionalità amministrativa legittimamente esercitabili, il giudice può ordinare direttamente l’attribuzione del punteggio dovuto e l’adozione delle conseguenti determinazioni.
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