Sentenza del 28/10/2020 n. 23691 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo di pagamento di un ulteriore contributo unificato in relazione al deposito di "motivi aggiunti" nel giudizio amministrativo. La società ricorrente aveva impugnato la revoca dell'aggiudicazione definitiva (Det. n. 396/2015) e, con motivi aggiunti, aveva poi impugnato la determinazione di affidamento definitivo (Det. n. 476/2015) a favore del secondo classificato. Il punto controverso è se tali motivi aggiunti costituiscano "motivi aggiunti propri" (integrazione della causa petendi senza nuova domanda, esenti da contributo) o impongano il pagamento del contributo come "motivi aggiunti" che introducono domande nuove/impugnano atti diversi e autonomamente lesivi, determinando un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che i motivi aggiunti hanno impugnato un atto amministrativo distinto e autonomamente lesivo (la determinazione di affidamento definitivo al terzo) e che tale impugnazione ha determinato un "considerevole" ampliamento dell'oggetto della controversia. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato relativo ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono compensate. La Corte dà atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto ai sensi del DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia)
art. 13, commi 6-bis e 6-bis1; art. 14
Il contributo unificato è dovuto per i ricorsi dinanzi ai TAR anche con riferimento ai "motivi aggiunti che introducono domande nuove"; il presupposto d'imposta è il deposito dell'atto introduttivo (anche motivi aggiunti che accedono al giudizio) e la normativa consente l'applicazione cumulativa del contributo se l'oggetto dei motivi aggiunti è effettivamente distinto o comporta un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Distinzione tra motivi aggiunti propri (integrano la causa petendi introducendo nuove censure contro lo stesso atto originario) e motivi aggiunti impropri (impugnano atti diversi intervenuti in pendenza di giudizio), con diversa incidenza sul petitum e sulla necessità del contributo.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Regola i requisiti dell'appello in materia tributaria; la Corte precisa che la specificità dei motivi può emergere anche implicitamente dall'atto considerato nel suo complesso e che non sono richiesti rigidi formalismi per l'enunciazione dei motivi di gravame.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
sentenza C‑61/14 del 6 ottobre 2015
Ha stabilito che l'applicazione multipla di tributi giudiziari è compatibile con il diritto UE solo se i motivi aggiunti e il ricorso principale hanno oggetti effettivamente distinti e quando i motivi aggiunti comportano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; altrimenti l'onere aggiuntivo è contrario al principio di effettività.
Costituzione della Repubblica Italiana
Riferimenti ai principi di accesso alla giustizia e al giusto processo invocati dalla ricorrente; la Corte richiama questi principi nel bilanciamento tra diritto di accesso e legittimità dell'imposizione di tributi giudiziari, alla luce dei limiti indicati dalla Corte UE.
Consiglio di Stato / giurisprudenza amministrativa
adunanza plenaria n. 5/2015 e varie sentenze di Sezione
Principi interpretativi sulla 'unicità o pluralità di domande' e sulla nozione di provvedimenti autonomamente lesivi; utile per valutare quando la proposizione di motivi aggiunti implichi pluralità di domande e, quindi, possibile obbligo di contributo.
Massime di principio
- I motivi aggiunti sono esenti da contributo unificato solo se non introducono oggetti effettivamente distinti rispetto al ricorso principale: si tratta di motivi aggiunti propri che limitano l'attenzione allo stesso atto già impugnato senza ampliare considerevolmente il thema decidendum.
- Se con i motivi aggiunti si impugnano atti diversi e autonomamente lesivi (anche se riferiti allo stesso 'bene della vita'), si configura un ampliamento dell'oggetto della controversia che giustifica il pagamento del contributo unificato.
- La valutazione sulla sussistenza di un 'considerevole ampliamento' spetta al giudice nazionale che deve esaminare concretamente il contenuto degli atti: è questione di merito soggetta a motivato accertamento del giudice, con rilevanza sulla debenza del tributo.
- La connessione tra atti rileva solo se è 'forte' (pregiudizialità/dipendenza), ossia quando l'illegittimità dell'atto pregiudiziale determina necessariamente l'illegittimità dell'atto successivo; connessioni deboli (soggettive o meramente fattuali) non escludono il contributo.
- La mera identità dell'interesse o del 'bene della vita' perseguito dal ricorrente non è sufficiente a escludere che sussista pluralità di domande: rileva il numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati.
- Il giudice deve sempre motivare, con riferimento ai criteri di connessione e di ampliamento considerevole, la decisione sulla debenza del contributo per evitare violazioni del principio di effettività riconosciuto dalla giurisprudenza europea.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 322 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 632 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 866 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 1200 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 ott 2020Sentenza del 28/10/2020 n. 1865 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →