Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23691 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligo di pagamento di un ulteriore contributo unificato in relazione al deposito di "motivi aggiunti" nel giudizio amministrativo. La società ricorrente aveva impugnato la revoca dell'aggiudicazione definitiva (Det. n. 396/2015) e, con motivi aggiunti, aveva poi impugnato la determinazione di affidamento definitivo (Det. n. 476/2015) a favore del secondo classificato. Il punto controverso è se tali motivi aggiunti costituiscano "motivi aggiunti propri" (integrazione della causa petendi senza nuova domanda, esenti da contributo) o impongano il pagamento del contributo come "motivi aggiunti" che introducono domande nuove/impugnano atti diversi e autonomamente lesivi, determinando un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che i motivi aggiunti hanno impugnato un atto amministrativo distinto e autonomamente lesivo (la determinazione di affidamento definitivo al terzo) e che tale impugnazione ha determinato un "considerevole" ampliamento dell'oggetto della controversia. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato relativo ai motivi aggiunti. Le spese di lite sono compensate. La Corte dà atto dell'eventuale ulteriore importo dovuto ai sensi del DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia)

    art. 13, commi 6-bis e 6-bis1; art. 14

    Il contributo unificato è dovuto per i ricorsi dinanzi ai TAR anche con riferimento ai "motivi aggiunti che introducono domande nuove"; il presupposto d'imposta è il deposito dell'atto introduttivo (anche motivi aggiunti che accedono al giudizio) e la normativa consente l'applicazione cumulativa del contributo se l'oggetto dei motivi aggiunti è effettivamente distinto o comporta un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.

  • Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

    Distinzione tra motivi aggiunti propri (integrano la causa petendi introducendo nuove censure contro lo stesso atto originario) e motivi aggiunti impropri (impugnano atti diversi intervenuti in pendenza di giudizio), con diversa incidenza sul petitum e sulla necessità del contributo.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    Regola i requisiti dell'appello in materia tributaria; la Corte precisa che la specificità dei motivi può emergere anche implicitamente dall'atto considerato nel suo complesso e che non sono richiesti rigidi formalismi per l'enunciazione dei motivi di gravame.

  • Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    sentenza C‑61/14 del 6 ottobre 2015

    Ha stabilito che l'applicazione multipla di tributi giudiziari è compatibile con il diritto UE solo se i motivi aggiunti e il ricorso principale hanno oggetti effettivamente distinti e quando i motivi aggiunti comportano un 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia; altrimenti l'onere aggiuntivo è contrario al principio di effettività.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Riferimenti ai principi di accesso alla giustizia e al giusto processo invocati dalla ricorrente; la Corte richiama questi principi nel bilanciamento tra diritto di accesso e legittimità dell'imposizione di tributi giudiziari, alla luce dei limiti indicati dalla Corte UE.

  • Consiglio di Stato / giurisprudenza amministrativa

    adunanza plenaria n. 5/2015 e varie sentenze di Sezione

    Principi interpretativi sulla 'unicità o pluralità di domande' e sulla nozione di provvedimenti autonomamente lesivi; utile per valutare quando la proposizione di motivi aggiunti implichi pluralità di domande e, quindi, possibile obbligo di contributo.

Massime di principio

  • I motivi aggiunti sono esenti da contributo unificato solo se non introducono oggetti effettivamente distinti rispetto al ricorso principale: si tratta di motivi aggiunti propri che limitano l'attenzione allo stesso atto già impugnato senza ampliare considerevolmente il thema decidendum.
  • Se con i motivi aggiunti si impugnano atti diversi e autonomamente lesivi (anche se riferiti allo stesso 'bene della vita'), si configura un ampliamento dell'oggetto della controversia che giustifica il pagamento del contributo unificato.
  • La valutazione sulla sussistenza di un 'considerevole ampliamento' spetta al giudice nazionale che deve esaminare concretamente il contenuto degli atti: è questione di merito soggetta a motivato accertamento del giudice, con rilevanza sulla debenza del tributo.
  • La connessione tra atti rileva solo se è 'forte' (pregiudizialità/dipendenza), ossia quando l'illegittimità dell'atto pregiudiziale determina necessariamente l'illegittimità dell'atto successivo; connessioni deboli (soggettive o meramente fattuali) non escludono il contributo.
  • La mera identità dell'interesse o del 'bene della vita' perseguito dal ricorrente non è sufficiente a escludere che sussista pluralità di domande: rileva il numero di provvedimenti autonomamente lesivi impugnati.
  • Il giudice deve sempre motivare, con riferimento ai criteri di connessione e di ampliamento considerevole, la decisione sulla debenza del contributo per evitare violazioni del principio di effettività riconosciuto dalla giurisprudenza europea.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.