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Sentenza

Sentenza n. 2396/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un fabbricato abitativo a due elevazioni e a una tettoia, nonché verbale di sopralluogo, nota di trasmissione e, per quanto occorrente, classificazione dell'area come sito di attenzione idraulica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 31 e 33 del d.P.R. 380/2001, il difetto di istruttoria e motivazione e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che il manufatto insisteva su un terreno familiare ed era preesistente al 1° settembre 1967. Ha contestato la qualificazione delle opere come nuova costruzione abusiva, lamentando che il Comune non avesse adeguatamente accertato la data di realizzazione, la riconducibilità degli interventi a ristrutturazione edilizia, la possibilità di una demolizione selettiva o l'applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi CEDU e del principio di proporzionalità, sostenendo che l'ordine di demolizione, adottato dopo molti anni e incidente sull'abitazione principale, avrebbe richiesto una valutazione dell'interesse pubblico attuale e dell'impatto sulla vita privata e familiare. In terzo luogo, ha contestato la disciplina PAI e il D.S.G. n. 320/2022 dell'Autorità di Bacino, sostenendo che la qualificazione dell'area come sito di attenzione idraulica non comportasse un'inedificabilità assoluta e che il Comune avesse omesso di verificare la concreta compatibilità idraulica e la regolarizzabilità delle opere. È stata inoltre chiesta una verificazione o una consulenza tecnica sulla consistenza, datazione e qualificazione edilizia delle opere, sulla possibilità di demolizione e sul livello di pericolosità idraulica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'onere di provare l'epoca di realizzazione dell'immobile grava sul proprietario che invochi la preesistenza dell'opera rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia o al regime sanzionatorio; l'Amministrazione deve invece accertare lo stato dei luoghi e l'assenza del titolo edilizio, senza dover fornire la prova positiva della data di edificazione. La documentazione prodotta dal ricorrente — aerofotogrammetria, atto di compravendita del 1996, perizia giurata e documentazione fotografico-tecnica — è stata ritenuta inidonea a dimostrare con rigore l'identità e la continuità materiale, strutturale e volumetrica tra una pregressa edificazione rurale e il manufatto oggetto dell'ordine demolitorio. L'istruttoria comunale, fondata sul sopralluogo, sui rilievi tecnici e sulla consultazione degli archivi, dai quali non risultavano titoli edilizi né istanze di condono, non è stata smentita. Il giudice ha escluso che i propri poteri istruttori potessero supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio del privato e ha quindi respinto la richiesta di verificazione o CTU. Ha inoltre ritenuto che la demolizione selettiva e la sanzione pecuniaria sostitutiva riguardino la fase esecutiva e non costituiscano condizioni di validità dell'ordinanza di demolizione. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l'ordine di demolizione sia una misura tipizzata e vincolata, la cui proporzionalità è stata già valutata dal legislatore. Il decorso del tempo e la destinazione dell'immobile ad abitazione principale non impediscono l'esercizio del potere repressivo né fondano un affidamento tutelabile; non è quindi necessaria una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico né una comparazione specifica con le esigenze abitative. La tutela del domicilio e della vita privata e familiare rileva nelle sedi e secondo le modalità previste dall'ordinamento, ma non rende illegittimo l'ordine demolitorio. Il terzo motivo è stato ritenuto recessivo: una volta accertata l'abusività delle opere e l'assenza del titolo edilizio, le questioni relative al vincolo idraulico non possono incidere sull'obbligatorietà della demolizione. Il Comune non si è costituito e pertanto il TAR non ha disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 27, 31 e 33 d.P.R. 380/2001

    L'art. 31 disciplina la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; l'ordine demolitorio è atto vincolato una volta accertata l'abusività. La valutazione della demolizione parziale o della sanzione pecuniaria sostitutiva appartiene alla fase esecutiva.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione delle opere accertate è stata ritenuta soggetta a permesso di costruire; in mancanza di titolo, il Comune ha qualificato l'intervento come nuova costruzione abusiva.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La norma non impone, in presenza di un ordine demolitorio vincolato fondato sull'accertamento di un abuso edilizio, un'ulteriore ponderazione comparativa degli interessi o una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale.

  • art. 8 CEDU

    La tutela del domicilio e della vita privata e familiare non esclude l'ordine di demolizione di opere abusive; l'incidenza della misura rileva nelle sedi e secondo le modalità previste dall'ordinamento.

  • art. 66 e ss. c.p.a.

    I poteri istruttori officiosi del giudice non possono supplire al mancato assolvimento, da parte del proprietario, dell'onere di provare la data di realizzazione del manufatto.

Massime di principio

  • In materia di repressione degli abusi edilizi, il proprietario che invochi la preesistenza dell'opera rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia o al regime sanzionatorio deve dimostrarne rigorosamente l'epoca di realizzazione; l'Amministrazione deve provare lo stato dei luoghi e l'assenza del titolo edilizio, ma non è tenuta a dimostrare positivamente la data di costruzione.
  • Aerofotogrammetrie non puntualmente georeferenziate, dichiarazioni contenute in atti negoziali, perizie di parte e documentazione fotografica non sono sufficienti a dimostrare la preesistenza di un manufatto quando non consentano di stabilire l'identità e la continuità materiale, strutturale e volumetrica tra l'edificazione storica e l'opera sanzionata.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo, inclusa la verificazione o la consulenza tecnica, non possono sostituire l'onere probatorio del privato sulla data di realizzazione dell'abuso in assenza di un principio di prova qualificato, specifico e convergente.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico attuale, neppure se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso o se l'immobile costituisce l'abitazione principale del destinatario; il decorso del tempo e le esigenze abitative non fondano, di per sé, un affidamento tutelabile.
  • La verifica della demolibilità selettiva o dell'applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva attiene alla fase esecutiva e non costituisce, in via generale, presupposto di validità dell'ordine di demolizione.
  • Una volta accertata la realizzazione di opere in assenza del titolo edilizio, le contestazioni relative alla concreta portata di un vincolo idraulico o alla compatibilità idraulica dell'intervento non incidono sull'obbligatorietà della misura demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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