Cassazione Penale, Sentenza n. 34814/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per omesso avviso dell'udienza di rinvio all'avv. A. Alberti, nominato difensore il 28/01/2021, con conseguente invalidità del giudizio del 23/02/2021; (2) erronea applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione nella determinazione della pena dopo l'assoluzione dal capo a), contestando che la riduzione della pena non sarebbe corrispondente all'eliminazione dell'aumento derivante dal capo assolto e che non sarebbero stati indicati gli aumenti singoli ai sensi dell'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato che all'udienza del 23/02/2021 l'imputato era presente via collegamento video e l'avv. P. Pettenadu si è dichiarato presente anche in sostituzione dell'avv. A. Alberti; non risulta una tempestiva eccezione di nullità da parte dei difensori presenti, e anzi la nullità, se esistente, ha natura 'a regime intermedio' ed è soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha spiegato che il giudice del rinvio doveva riesaminare soltanto il capo a) e che la riduzione della pena è stata operata sottraendo la porzione di aumento attribuibile al capo assolto (sei mesi e euro 50, poi ridotti di un terzo per il rito abbreviato); gli altri incrementi rimangono quelli determinati dal primo giudice perché non erano oggetto del rinvio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Norma relativa alle comunicazioni e alla rappresentanza difensiva: nel caso concreto richiamata nel contesto dell'eccezione di omesso avviso, con la Corte che verifica la presenza e la rappresentanza effettiva in udienza.
art. 179 cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni agli ausiliari della giustizia e modalità di presenza: invocata nel quadro delle regole di notifica e della validità dell'udienza svolta con presenza di difensori sostitutivi.
art. 601 cod. proc. pen.
Norma processo penale richiamata in tema di nullità e forme di impugnazione; la Corte ne trae principio in relazione alla verifica ex actis dell'osservanza delle norme di procedura.
art. 127 cod. proc. pen.
Consente la celebrazione dell'udienza con trattazione orale: la Corte osserva che l'udienza del 23/02/2021 è stata celebrata secondo tale modalità, con presenza via video ritenuta valida.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine e la modalità per eccepire le nullità processuali: la Corte ricorda che la nullità derivante dall'omesso avviso a un codifensore è di regime intermedio e deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore presente.
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene e gli aumenti per il concorso di reati: la Corte spiega che l'aumento applicato per il capo poi assolto deve essere sottratto nella misura corrispondente e che, nel caso di rinvio limitato al solo capo a), non occorre riesaminare gli aumenti relativi agli altri reati non devoluti.
art. 56 cod. pen.
Principio sul tentativo (citato nel quadro delle norme penali richiamate): indicata fra le norme prese in considerazione nella critica alla determinazione della pena, con implicito richiamo alla corretta individuazione della fattispecie e della sua incidenza sul quantum.
art. 624, 625, 648, 110, 337, 635 cod. pen. (articolazioni citate nei capi d'imputazione)
Norme sostanziali che individuano i reati per i quali l'imputato è stato condannato o assolto; richiamate per descrivere il quadro fattuale e l'oggetto del giudizio di rinvio e della rideterminazione della pena.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Criterio del concorso di circostanze aggravanti/attenuanti: citato in relazione alle imputazioni residue e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale in ordine alle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese; la Corte di Cassazione afferma che non sussistono le condizioni previste da tale pronuncia per concedere l'esenzione.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'udienza a uno dei codifensori può determinare una nullità 'a regime intermedio' che tuttavia deve essere tempestivamente eccepita dall'altro difensore presente; in mancanza di eccezione la nullità si considera sanata.
- La presenza dell'imputato via collegamento video e la comparsa di un difensore che dichiari di sostituire l'altro rendono difficilmente efficace l'eccezione di omesso avviso se non è specificata e tempestiva.
- Quando la Corte di rinvio è investita di un ambito limitato (es.: riesame di un solo capo), il giudice del rinvio deve pronunciarsi soltanto sui profili devoluti: le determinazioni sulle restanti imputazioni e sulla complessiva quantificazione della pena, se non oggetto del rinvio, permangono in quanto definite dal primo giudice.
- Nella determinazione della pena complessiva per più reati (art. 81 c.p.), la parte di aumento attribuibile a un capo poi assolto deve essere eliminata; tuttavia la valutazione pratica dell'entità della riduzione può risultare già compresa nella precedente determinazione del giudice di primo grado e non richiedere una nuova articolazione se non è devoluta al giudice del rinvio.
- Per contestare la modalità di calcolo della pena o la mancata indicazione degli aumenti occorre proporre deduzioni precise e richiedere motivazioni puntuali in sede di impugnazione: eccezioni generiche o non corredate da indicazioni numeriche sono destinate a essere respinte.
- La declaratoria di inammissibilità di un ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34595/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
- Sentenza penale · 20 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →