Sentenza n. 338/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del titolo abilitativo perfezionato con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 23.10.2025 anno LVI n. 90 a pagina 23953, dell'avviso ex art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, e per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Ippolito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: titolo abilitativo perfezionatosi mediante pubblicazione dell'avviso ex art. 8, comma 9, d.lgs. 190/2024 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola, nonché silenzio serbato dal Comune di Sant'Ippolito
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il titolo abilitativo relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sui terreni dell'azienda agricola controinteressata, confinanti con il proprio compendio immobiliare, chiedendo anche la declaratoria di illegittimità del silenzio comunale. Con un'unica articolata censura ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 190/2024, dell'art. 2, comma 1, lett. l), l.r. Marche 4/2024, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 21 delle NTA del PRG, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il Comune, con nota del 30 luglio 2025, aveva inizialmente rilevato l'incompatibilità dell'impianto con la Zona RA di rispetto ambientale, ritenendo che l'impianto non fosse indispensabile alla conduzione del fondo, e che avesse poi immotivatamente mutato posizione. Ha inoltre contestato che l'impianto fosse collegato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, deducendo l'assenza di documentazione comprovante tale collegamento. Ha infine sostenuto che l'impianto non potesse essere realizzato in area agricola perché il terreno non era incolto o abbandonato e sarebbe stato interessato da produzioni alimentari di qualità o di particolare pregio paesaggistico-culturale. Secondo la ricorrente, l'inerzia comunale successiva alla nota del 30 luglio 2025 avrebbe determinato illegittimamente il perfezionamento tacito del titolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari. Ha qualificato la nota comunale del 30 luglio 2025 non come preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 né come diniego definitivo, ma come atto istruttorio e interlocutorio con cui era stata rilevata l'incompletezza della pratica e sospeso l'iter in attesa della documentazione richiesta. Il rilievo relativo alla Zona RA riguardava non la totale inedificabilità dell'area, bensì l'assenza, nella documentazione iniziale, di elementi che dimostrassero il collegamento dell'impianto con l'attività di conduzione del fondo. Tale carenza è stata ritenuta superata dalla documentazione integrativa trasmessa il 4 agosto 2025, comprendente l'atto costitutivo e lo statuto della Comunità Energetica Rinnovabile Metauro-Cesano E.T.S., in applicazione della deroga prevista dall'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021. È stata quindi esclusa sia l'inerzia comunale idonea a determinare l'illegittima formazione tacita del titolo, sia la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Quanto alla Zona RA, il Collegio ha rilevato che essa comprende aree agricole per le quali è prescritto il mantenimento della situazione esistente, ma non è integralmente inedificabile; inoltre, il collegamento con la CER è stato ritenuto sufficiente a superare il rilievo concernente l'indispensabilità dell'impianto per la conduzione del fondo. La censura relativa all'art. 2, comma 1, lett. l), l.r. Marche 4/2024 è stata ritenuta generica: gravava sulla ricorrente l'onere di indicare e dimostrare quali specifiche produzioni agricolo-alimentari di qualità o di particolare pregio avrebbero impedito la realizzazione dell'impianto. Le spese sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 190/2024
Disciplina il procedimento e il perfezionamento del titolo abilitativo mediante la pubblicazione dell'avviso; nel caso concreto il Collegio ha escluso che il titolo si fosse formato illegittimamente per inerzia comunale.
art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 199/2021
Prevede la deroga valorizzata dal Collegio per la compatibilità dell'impianto fotovoltaico in area agricola quando finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.
art. 2, comma 1, lett. l), l.r. Marche 4/2024
La disposizione è stata invocata per sostenere il divieto di realizzazione dell'impianto su aree interessate da determinate produzioni agricole di qualità o di particolare pregio; la censura è stata respinta per genericità e mancata prova delle specifiche produzioni ostative.
art. 21 NTA del PRG
La Zona RA comprende aree agricole per le quali è prescritto il mantenimento della situazione esistente, senza che ciò comporti la totale inedificabilità dell'area.
art. 10-bis l. 241/1990
La nota comunale del 30 luglio 2025 non è stata qualificata come preavviso di rigetto, ma come comunicazione istruttoria e interlocutoria relativa all'incompletezza della pratica.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata assorbita nel rigetto complessivo, fondato sull'adeguatezza dell'istruttoria e sulla non contraddittorietà dell'azione comunale.
Massime di principio
- Una comunicazione con cui l'amministrazione rileva l'incompletezza della pratica, richiede documentazione integrativa e sospende l'iter procedimentale ha natura istruttoria e interlocutoria, e non costituisce di per sé né preavviso di rigetto né diniego definitivo.
- Il successivo superamento, mediante documentazione integrativa, della carenza istruttoria inizialmente rilevata dall'amministrazione esclude che il mutamento della posizione amministrativa integri, da solo, contraddittorietà o eccesso di potere.
- La previsione urbanistica che impone il mantenimento della situazione esistente in una zona agricola non equivale necessariamente a un divieto assoluto di edificazione; la compatibilità dell'intervento deve essere valutata alla luce della disciplina complessiva applicabile e delle deroghe speciali pertinenti.
- Il collegamento documentato di un impianto fotovoltaico alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile può rilevare ai fini della deroga alla disciplina ordinaria di localizzazione degli impianti in area agricola, quando la normativa applicabile lo consenta.
- Chi deduce l'applicazione di un divieto fondato sulla presenza di produzioni agricolo-alimentari di qualità o di particolare pregio deve indicare e dimostrare in concreto quali specifiche produzioni insistano sull'area e perché siano ostative alla realizzazione dell'impianto.
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