Cassazione Civile, Ordinanza n. 22807/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di corrispettivi tariffari maturati da una struttura sanitaria privata accreditata per prestazioni rese in regime di accreditamento negli anni 2000-2002. Il credito originario era stato in parte ceduto a più soggetti, intervenuti poi nel giudizio. Il tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito applicando i c.d. tetti regionali di remunerazione; in appello alcuni cessionari avevano lamentato: la tardiva produzione delle delibere regionali che fissavano i tetti di spesa, la loro asserita inefficacia per mancata/notificata comunicazione e per pretesa retroattività, l’errata interpretazione delle delibere tariffarie regionali sulla classificazione delle RSA in base ai posti letto, il mancato riconoscimento di interessi convenzionali ex accordo regionale del 1990 e il diniego degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Uno dei ricorsi deduceva anche omessa pronuncia sulla quantificazione del credito entro i limiti di spesa e vizi motivazionali. La Corte d’appello aveva però ritenuto opponibili i tetti di spesa e aveva riconosciuto solo una parte dei crediti, con applicazione degli interessi legali e del maggior danno per una delle somme riconosciute.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le delibere regionali sui tetti di spesa fossero atti amministrativi e non norme, ma ha confermato che potevano essere utilizzate in giudizio tramite consulenza contabile; ha escluso la rilevanza delle doglianze sulla tardiva acquisizione dei documenti perché le parti non avevano specificamente e tempestivamente eccepito la relativa nullità nei termini processuali richiesti. Ha inoltre condiviso l’orientamento amministrativo secondo cui i tetti di spesa possono essere determinati anche con effetti retroattivi, entro limiti ragionevoli, senza far venir meno la potestà programmatoria della Regione e senza che il ritardo, di per sé, impedisca l’opponibilità al soggetto accreditato. Ha respinto le censure sull’interpretazione delle delibere tariffarie e dell’accordo del 1990, qualificandole come mere critiche al risultato interpretativo del giudice di merito. Infine, ha escluso l’applicabilità del d.lgs. 231/2002 ai crediti sorti da prestazioni eseguite prima dell’8 agosto 2002. Nessun ricorrente ha ottenuto l’accoglimento delle doglianze.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
la parte che invoca un fatto impeditivo o estintivo deve provarlo, ma la censura è stata respinta perché il tema della produzione documentale e della relativa nullità non era stato dedotto in modo rituale e autosufficiente nel ricorso.
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra allegazioni e prova; la Corte ha escluso la violazione per difetto di rituale deduzione della nullità e perché la questione si risolveva in un dissenso sul merito dell’apprezzamento probatorio.
art. 184 c.p.c.
nel testo ratione temporis, è stato evocato per contestare la tardiva produzione dei documenti; la Corte ha escluso l’utilizzabilità della censura in cassazione per mancata tempestiva eccezione della relativa nullità.
art. 198, 2° co., c.p.c.
il consulente tecnico contabile può acquisire documenti necessari allo svolgimento dell’incarico solo con il previo consenso delle parti; l’eventuale violazione integra nullità relativa, ma questa va eccepita tempestivamente.
art. 157, 2° co., c.p.c.
la nullità relativa derivante dall’uso di documenti non consentiti dal regime della consulenza tecnica deve essere eccepita nella prima istanza o udienza successiva al deposito dell’atto viziato.
art. 360 c.p.c.
la Corte ha chiarito che le doglianze di omessa pronuncia o vizi motivazionali devono essere formulate nei corretti paradigmi del ricorso per cassazione; non è consentito trasformare una critica al merito in un vizio processuale.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta assorbita o inammissibile quando non correttamente ancorata a un’omessa pronuncia effettiva.
art. 111, 6° co., Cost.
evocato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso l’omessa motivazione perché la sentenza d’appello aveva affrontato, anche per relationem, le questioni sollevate.
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza; la Corte ha negato l’anomalia motivazionale rilevante in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’obbligo di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente.
art. 1362 c.c.
le delibere amministrative non normative e l’accordo del 1990 sono stati interpretati secondo criteri analoghi a quelli contrattuali; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la diversa interpretazione prospettata dai ricorrenti.
artt. 1321, 1322, 1371, 1372 c.c.
richiamati per contestare l’interpretazione dell’accordo regionale del 1990; la Corte ha considerato le doglianze come mera contrapposizione di una lettura alternativa.
art. 35 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato come base per gli interessi pretesi dalle strutture sanitarie; la Corte ha negato che, nel caso concreto, essi fossero dovuti nei termini invocati.
art. 36 d.P.R. n. 1063/1962
come sopra, richiamato per la pretesa interessi; il motivo è stato respinto in quanto fondato su un’interpretazione non condivisa dell’accordo e dei presupposti di adesione/rinuncia.
d.lgs. n. 231/2002, art. 11
"le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002"
gli interessi moratori ex decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; poiché i crediti derivavano da prestazioni eseguite prima di tale data, la domanda è stata respinta.
d.lgs. n. 231/2002
non applicabile ai crediti in questione, perché sorti da rapporti contrattuali e prestazioni anteriori all’8.8.2002.
l. n. 449/1997, art. 32
richiamato in relazione alla potestà regionale di fissazione dei tetti di spesa; la Corte ha valorizzato la potestà programmatoria pubblica della Regione.
d.lgs. n. 502/1992, artt. 2, 5, 8-sexies
richiamati per sostenere l’illegittimità della retroattività dei tetti di spesa; la Corte ha invece ritenuto legittima la fissazione anche successiva e con effetti retroattivi entro limiti ragionevoli.
d.l. n. 135/1995, art. 9
richiamato dalle ricorrenti sul tema della tariffazione sanitaria e della programmazione della spesa; la Corte non ha accolto la tesi difensiva.
Massime di principio
- Le delibere regionali che fissano i tetti di spesa sanitaria, quando prive dei caratteri di generalità e astrattezza, hanno natura di atti amministrativi e non di norme: la loro interpretazione è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione delle regole ermeneutiche o per vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La produzione di documenti in sede di consulenza tecnica contabile richiede il previo consenso delle parti; la violazione di tale regola configura una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente nella prima istanza o udienza successiva al deposito dell’atto viziato, altrimenti resta sanata.
- Nel giudizio di legittimità non è possibile trasformare una semplice divergenza sulla lettura delle delibere o dell’accordo in un vizio di violazione di legge: la censura è inammissibile se mira solo a sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
- La fissazione dei tetti di spesa nel settore sanitario può avvenire anche successivamente all’inizio o alla conclusione dell’anno di riferimento, con effetti retroattivi, purché il ritardo non sia irragionevole e non determini decadenza del potere programmatorio dell’amministrazione.
- Il soggetto accreditato al SSN non può opporre un affidamento assoluto sulla remunerazione dell’intero volume di prestazioni erogate nell’anno precedente, perché il sistema di programmazione e controllo della spesa consente la regressione tariffaria e la rideterminazione dei limiti di remunerazione.
- Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; per i crediti derivanti da prestazioni eseguite anteriormente a tale data non è dunque dovuto il regime speciale di mora commerciale.
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