Sentenza n. 65/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 89/2025 pubbl. il 15.01.2025 RG n. 2465/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da certificazione rilasciata in data 04.06.2025 dal Cancelliere esperto della Cancelleria V Sezione Civile- Lavoro del Tribunale Ordinario di Torino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva liquidato somme in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 89/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario. Il titolo giudiziale è stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di un giudicato proveniente dal giudice ordinario, regolare produzione e notificazione del titolo, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e mancata contestazione dell'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha verificato che tale termine fosse inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 475 c.p.c.
Richiamato per la produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Applicato per disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua regolare produzione e notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, purché risulti l'inottemperanza dell'amministrazione obbligata.
- Quando il giudicato impone il pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico, anche con facoltà di delega, quando l'attività commissariale sia connessa ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; in tale ipotesi non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico ordinario.
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