Cassazione Penale, Ordinanza n. 08441/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile di più reati. Con il primo motivo ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sostenendo in sostanza che la propria condotta, al momento dell'arresto, non integrasse una vera e propria aggressione agli operanti ma una mera resistenza passiva. Con il secondo motivo ha censurato la decisione relativa ai reati di arma, contestando il collegamento delle armi rinvenute alla sua disponibilità e, quindi, la riconducibilità della condotta di porto illegale di una pistola priva di matricola, di una roncola e di un coltello. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una mera doglianza di fatto, non riconducibile ai vizi deducibili in cassazione, poiché la Corte d'appello aveva motivato che l'imputato non si era limitato a resistenza passiva, ma aveva colpito gli operanti con calci e pugni, provocando lesioni. Ha parimenti respinto il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva accertato il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 al capo 1 e aveva poi motivatamente ricondotto all'imputato le armi rinvenute insieme al denaro e al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, valorizzando il porto illegale in luogo pubblico di una pistola clandestina, di una roncola e di un coltello. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
indica i vizi deducibili con il ricorso per cassazione; le doglianze che mirano a una diversa lettura delle prove non integrano un vizio denunciabile in sede di legittimità.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come reato presupposto già accertato in appello, rispetto al quale sono stati valorizzati elementi fattuali collegati al rinvenimento di armi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
"la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
è richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una diversa valutazione delle prove o in una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella motivatamente accolta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mancata considerazione dei passaggi argomentativi decisivi del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del motivo.
- Quando la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale e non illogica sulla riconducibilità all'imputato di armi o altri oggetti rinvenuti in contesto indiziario coerente, la censura che miri solo a contestare tale apprezzamento di fatto non è accoglibile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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