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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20718/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale con cui era stata disposta la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. Nel ricorso per cassazione, formalmente proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p., si lamentavano carenza di motivazione, omessa valutazione delle critiche difensive, insufficiente esame dei presupposti della pericolosità sociale e mancata valutazione prognostica circa la capacità di riallacciare legami con l'organizzazione criminale durante la detenzione. In sostanza, il ricorso contestava le valutazioni di merito del tribunale di sorveglianza e l'asserita superfluità degli approfondimenti istruttori richiesti dalla difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., davanti alla Cassazione siano denunciabili solo vizi di violazione di legge, pur estendendosi il controllo anche alla motivazione e alla verifica della sussistenza, sulla base dei fatti indicati nel provvedimento, dei requisiti della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e del nesso funzionale tra prescrizioni e tutela dell'ordine e della sicurezza. Nel caso concreto, il provvedimento impugnato era stato ritenuto adeguatamente motivato quanto al ruolo del condannato nella cosca, agli elementi indicativi del mantenimento dei legami con il sodalizio, alla perdurante operatività del gruppo criminale e all'assenza di elementi di dissociazione o recupero. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali ordinarie è sindacabile in cassazione per vizi di violazione di legge; il controllo riguarda anche la motivazione e la verifica, sulla base dei fatti indicati, della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della pericolosità sociale e del collegamento tra prescrizioni e esigenze di ordine e sicurezza.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi dedotti come vizi di legge e di motivazione sono stati ritenuti, nella sostanza, diretti a contestare valutazioni di merito non idonee a superare il perimetro del sindacato di legittimità nel caso esaminato.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    La Corte ribadisce che non occorre accertare la perdurante affiliazione al gruppo criminoso, ma è sufficiente la verifica di elementi che facciano ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in caso di regime ordinario.

Massime di principio

  • In materia di regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il giudizio di legittimità non si esaurisce nella sola violazione di legge, ma consente un controllo sulla coerenza motivazionale del provvedimento, limitato tuttavia alla verifica dei presupposti desumibili dai fatti indicati dal giudice di merito.
  • Ai fini della conferma o del mantenimento del regime speciale non è necessario accertare una perdurante appartenenza formale all'associazione criminale; è sufficiente che esistano elementi concreti dai quali possa desumersi ragionevolmente la capacità del detenuto di conservare collegamenti con il sodalizio di provenienza.
  • La valutazione sulla pericolosità e sulla capacità di collegamento con il gruppo criminale è una valutazione di fatto che può valorizzare il ruolo associativo originario, la continuità di condotte illecite, il progressivo accrescimento del carisma personale, la rete di alleanze e l'assenza di segnali di dissociazione o recupero.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito già esaminate dal giudice della sorveglianza, senza evidenziare reali vizi di legittimità della motivazione o della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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