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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20499/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'indeducibilità di alcuni costi e l'indetraibilità dell'IVA, assumendo che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti e collegate a una frode realizzata tramite società cartiere. La CTR aveva respinto l'appello della società, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi, benché non fossero allegati i processi verbali di constatazione relativi ai terzi, e valorizzando gli elementi indiziari emergenti dai verbali per affermare che l'Ufficio aveva assolto all'onere probatorio della frode e della consapevolezza della contribuente. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 7 l. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli avvisi fossero nulli per difetto di motivazione, poiché mancava l'allegazione del PVC concernente soggetti terzi; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2700 c.c., censurando l'affermazione secondo cui il PVC avrebbe dovuto essere contestato mediante querela di falso. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem dell'atto tributario è legittima quando l'avviso riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato, sufficiente a consentire al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi; nel caso concreto, la CTR aveva accertato che nel PVC notificato alla società erano descritti compiutamente il meccanismo frodatorio, la struttura della frode, i soggetti coinvolti e il ruolo delle società cartiere, sicché l'omessa produzione dei verbali dei terzi non incideva sulla validità della motivazione ma, semmai, sul piano probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la critica colpiva un passaggio solo accessorio e sovrabbondante della motivazione della CTR, non la ratio decidendi effettiva, che consisteva nella legittima valorizzazione del PVC come fonte di elementi indiziari idonei a fondare l'accertamento e a determinare l'inversione dell'onere della prova in capo alla contribuente, rimasto non assolto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, poiché il ricorso è stato rigettato, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, purché l'atto richiamato sia riprodotto nel suo contenuto essenziale e il contribuente possa conoscere la pretesa e difendersi.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ne conferma l'osservanza quando l'atto esponga gli elementi essenziali della pretesa anche tramite rinvio ad altri atti.

  • art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti IVA; la Corte ne applica il principio in combinazione con l'art. 7 l. 212/2000.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o per quanto da lui percepito senza margini di apprezzamento; per gli altri contenuti vale come elemento probatorio valutabile dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando l'atto riproduce, anche in forma riassuntiva, il contenuto essenziale dell'atto richiamato, tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare il diritto di difesa.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo per quelli non riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso; non opera invece per gli atti già conosciuti dal contribuente o il cui contenuto essenziale sia già riportato nell'atto impositivo.
  • Il processo verbale di constatazione non è assistito da fede privilegiata in ogni sua parte: fa piena prova solo dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, mentre gli altri contenuti sono liberamente valutabili come elementi di prova dal giudice.
  • In tema di accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti, gli elementi indiziari desunti dal PVC possono fondare la pretesa impositiva e spostare l'onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare la regolarità delle operazioni o l'assenza di consapevolezza della frode.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che censuri un argomento meramente accessorio o sovrabbondante della motivazione, se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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