Sentenza n. 1471/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024, depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18899/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.06.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli relativa all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00. Ha dedotto l'integrale inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il titolo era stato notificato al Ministero, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica per le annualità e l'importo indicati nel titolo, oltre agli interessi. Ha accolto la domanda di astreinte, fissandola in misura pari agli interessi legali calcolati sul valore complessivo del beneficio, dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza fino all'adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. Ha nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L’azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere ed essere inutilmente trascorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il suo decorso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e assicurare l'integrale esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di applicare una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria per stimolare l'adempimento dell'obbligo sancito dal giudicato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore economico della prestazione e soggetta a un limite massimo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito e in mancanza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, individuando esattamente la prestazione dovuta.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e compulsoria e può essere applicata anche quando l'obbligo di facere consiste nell'emissione di un beneficio elettronico dal valore economico determinato, assimilabile sotto tale profilo a una condanna pecuniaria.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituire l'amministrazione in caso di persistente inadempimento, assegnandogli un ulteriore termine per compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare anche le necessarie variazioni di bilancio.
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