Cassazione Penale, Sentenza n. 30217/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione in relazione alla custodia cautelare eseguita il 20/01/2010 per i reati contestati ai capi A (art. 416-bis c.p.) e T (detenzione e porto di armi). In sede di merito Spanò fu assolto dai capi A e T (con pronuncia di prescrizione per il capo T in secondo grado) ma condannato per il capo A-ter (associazione a delinquere finalizzata a truffe). La Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo sussistente la causa ostativa dell'art. 314 c.p.p. (dolosa o gravemente colposa induzione in errore dell'autorità) in ragione di comportamenti extraprocessuali: mancata collaborazione dopo un tentato omicidio, acquisizione di strumenti di autotutela (giubbotto antiproiettile, videosorveglianza, vetri blindati), ripresa di relazioni con soggetti riconducibili alla 'ndrangheta e rapporti comunicativi ambigui; inoltre rilevò che per il capo T non v'era assoluzione nel merito ma prescrizione. Spanò ha impugnato per erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p. e per vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (infondato). Ha osservato che, pur essendo illogica la parte della motivazione che considera gravemente colposa l'adozione di misure difensive dopo un attentato, la Corte territoriale ha individuato altri elementi — frequenti contatti con affiliati o vicini alla criminalità organizzata, linguaggio criptico, riallaccio di rapporti con esponenti di cosche e condotte di "compiacimento o incoraggiamento" emerse nella sentenza di merito — che, valutati ex ante, potevano costituire colpa grave idonea a creare la falsa apparenza di partecipazione all'associazione mafiosa e quindi a giustificare la misura cautelare. Perciò l'ordinanza di rigetto dell'indennizzo è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; non è stata ordinata la rifusione delle spese dell'Avvocatura dello Stato per mancata adeguata difesa scritta.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'associazione di tipo mafioso; i fatti riferibili a contatti e rapporti con affiliati sono stati valutati come elementi configuranti l'apparenza della partecipazione all'associazione e pertanto utili, ex ante, a giustificare la misura cautelare.
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e le cause ostative (dolosa o gravemente colposa induzione in errore dell'autorità). La Corte ha applicato il principio che la condotta del detenuto, se gravemente colposa e causalmente rilevante, può escludere l'indennizzo.
art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'esigenza di verificare l'impatto di una condanna confermata su altri profili utili alla decisione in ordine all'indennizzo; la Corte ha osservato che la condanna per il capo A-ter poteva avere rilievo ai sensi di questa previsione.
art. 7 legge 12/07/1991 n.203 (c.d. legge di conversione del d.l. 13/05/1991 n.152)
Richiamata in relazione all'aggravante contestata connessa al reato di detenzione e porto di armi (capo T); la sua esclusione ha portato alla declaratoria di prescrizione del reato in secondo grado ma non ha automaticamente determinato l'illegittimità formale della custodia cautelare.
legge 2 ottobre 1967 n.895 (articoli richiamati nel capo T)
Normativa richiamata nel capo di imputazione relativo alla detenzione e porto di armi, citata come fatto posto a fondamento della custodia; la Corte ha tenuto conto della mancata assoluzione nel merito per quel capo.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: si valuta ex ante se la condotta dell'incolpato abbia gravemente contribuito a creare l'apparenza della sussistenza del reato, indipendentemente dall'esito penale.
- La mera assoluzione nel merito non esclude automaticamente l'applicabilità dell'art. 314 c.p.p.: il giudice della riparazione può considerare fatti "accertati o non negati" nel processo penale che dimostrino connivenza o condotte ambigue idonee a ingenerare l'errore dell'autorità.
- Le misure personali di autotutela adottate da una persona dopo un attentato (giubbotto, videosorveglianza, vetri blindati) non costituiscono, di per sé, colpa grave ostativa all'indennizzo.
- Frequentazioni sospette o linguaggio criptico con esponenti di consorterie criminali, se valutati ex ante come idonei oggettivamente a creare l'apparenza di partecipazione o connivenza, possono integrare colpa grave e impedire l'indennizzo.
- La connivenza passiva può essere rilevante per escludere l'indennizzo quando indica venir meno dei doveri di solidarietà sociale, tolleranza di reati che si è in grado di impedire o rafforzamento della volontà criminale altrui.
- La presenza di una condanna confermata per altri reati collegati può influire sulla valutazione dell'eventuale causa ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p.; è necessario valutare la rilevanza causale e temporale di tale condanna rispetto alla custodia cautelare impugnata.
- Il giudice della riparazione deve motivare compiutamente, distinguendo tra condotte non rilevanti (ad es. autotutela) e condotte che, per gravità e prevedibilità, hanno contribuito a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
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