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Sentenza

Sentenza n. 404/2026 - Cagliari, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 63/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 07.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 574/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202501292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 63/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale era stato riconosciuto il diritto a beneficiare di euro 500 annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 17 luglio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: oltre alla nomina del commissario, il TAR ha considerato le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria, tra cui la complessità procedurale dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare né essenziale del beneficio, avente funzione di incentivo facoltativo alla formazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione la misura può essere esclusa anche per altre ragioni ostative, oltre che per manifesta iniquità.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 4, D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede l'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone a un'Amministrazione statale l'erogazione di una prestazione economica non viene eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile già appartenente all'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza necessità di liquidare un compenso quando l'attività commissariale rientra nelle funzioni di un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisce rimedio esecutivo adeguato e sussistono ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa e procedurale dell'adempimento, i vincoli di bilancio, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non essenziale della prestazione dovuta.
  • L'astreinte può essere esclusa quando l'adempimento richiede il coinvolgimento coordinato di più strutture amministrative e soggetti esterni e presenta tempi tecnici non integralmente governabili dall'Amministrazione formalmente obbligata.
  • In caso di incapienza dei capitoli ordinari, l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un'Amministrazione statale può avvenire mediante il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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