Cassazione Penale, Sentenza n. 20026/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa ha dedotto: (1) travisamento dei fatti in ordine alla disponibilità del telefono rinvenuto, sostenendo che dai tabulati emergesse l'uso da parte di più soggetti (il ricorrente e la figlia) sin dal primo giorno, sicché non poteva attribuirsi allo Sgrò la qualifica di primo percettore; (2) violazione del diritto al silenzio e inversione dell'onere della prova, perché il giudice avrebbe ritenuto la colpevolezza in forza del mancato chiarimento da parte dell'imputato al momento della consegna del bene; (3) inutilizzabilità dei tabulati telefonici perché acquisiti senza il decreto autorizzativo dell'autorità giudiziaria.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che la consegna spontanea del telefono alla polizia giudiziaria costituisce indice di disponibilità rilevante ai fini della ricettazione, anche in presenza di compossesso con familiari. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa o non attendibile indicazione dell'origine della cosa può concorrere a dimostrare la conoscenza della provenienza illecita, senza configurare inversione dell'onere della prova (l'imputato è tenuto ad allegare spiegazioni, non a provare). Il silenzio può essere valutato dal giudice in concorso con altri elementi e non in modo esclusivo. Quanto ai tabulati, la Corte ha rilevato che furono regolarmente acquisiti nel corso dell'udienza del 16/10/2018 e la difesa non eccepì; inoltre, anche alla luce della normativa transitoria sui dati del traffico, i tabulati erano utilizzati insieme ad altri elementi di prova (possesso e consegna). Conseguente conferma della condanna e condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma che punisce la ricettazione; la sentenza interpreta che la disponibilità e l'uso del bene di provenienza illecita possono concorrere a dimostrare la ricezione in mala fede.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la valutazione del silenzio non violi tale diritto se non costituisce base unica della condanna.
artt. 63, 64 e 350 c.p.p.
Norme che regolano le garanzie processuali e l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in determinati momenti delle indagini; la Corte distingue tra inutilizzabilità di dichiarazioni acquisite in indagini e la possibilità per l'imputato di chiarire in dibattimento l'origine del possesso.
art. 1‑bis d.l. 30/09/2021, n. 132 (conv. legge 23/11/2021, n. 178)
d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito con legge 23 novembre 2021, n. 178
Novella che disciplina l'acquisizione e la valutazione dei dati del traffico telefonico/telematico; la Corte ne riconosce l'efficacia retroattiva limitativa del valore probatorio dei tabulati, ma osserva che i tabulati possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova e nei casi previsti dalla norma.
art. 132, comma 3, d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice Privacy)
art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Citato in relazione ai reati per i quali la novella sui dati di traffico può avere efficacia e ai limiti della utilizzabilità probatoria dei tabulati.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La consegna spontanea di un bene di provenienza illecita alla polizia è un forte indice di disponibilità e può essere valutata come elemento probatorio ai fini della ricettazione, anche se il bene è in uso anche ad altri conviventi.
- La ricettazione può essere contestata anche in presenza di compossesso: l'assenza di contestazione ad altri possessori non esclude la responsabilità di chi ne abbia fatto uso e non fornisca spiegazioni plausibili.
- Il diritto al silenzio non è assoluto: il giudice può valutare il comportamento processuale dell'imputato (compreso il silenzio) come elemento sintomatico se confrontato con un quadro probatorio che richieda spiegazioni, purché non costituisca la base esclusiva della condanna.
- Non si verifica inversione dell'onere della prova quando il giudice chiede all'imputato spiegazioni sull'origine del possesso; l'imputato ha un onere di allegazione di elementi esplicativi, non l'onere di provare la propria innocenza.
- I tabulati telefonici devono essere acquisiti secondo le formalità previste: se vanno prodotti/regolarmente acquisiti e non sono tempestivamente contestati, possono concorrere alla prova; dopo la novella del 2021, il loro valore probatorio è però più limitato e subordinato alla presenza di ulteriori elementi probatori e alle specifiche previsioni normative.
- In sede processuale è strategico eccepire tempestivamente l'illegittima acquisizione di documenti (es. tabulati) in udienza, altrimenti la mancata obiezione può rendere la produzione utilizzabile.
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