Sentenza n. 931/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 633/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 633/2024 del Tribunale di Palermo, recante condanna del Comune al pagamento di somme, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza civile, notificata al Comune il 6 febbraio 2024, con la quale l’amministrazione era stata condannata a pagare euro 6.783,97, oltre interessi sino al saldo, euro 3.849,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché le spese di consulenza tecnica medico-legale. Il Comune non si è costituito e non ha dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Comune di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme, degli interessi e delle spese dovute, comprese le spese di CTU, queste ultime previa esibizione della prova del pagamento effettuato dalla ricorrente. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, attribuendogli un termine ulteriore di sessanta giorni e chiarendo che l’incarico ha natura sostitutiva e obbligatoria. Ha inoltre imposto al Comune, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Comune è stato condannato anche alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.403,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di mancata esecuzione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Prevede il termine, a pena di decadenza, per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza esecutiva non adempiuta dall’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il commissario deve sostituirsi all’amministrazione inadempiente e non limitarsi a sollecitarne gli uffici.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere quando l’interessato debba attivarsi per l’insediamento del commissario.
- Il rimborso delle spese di consulenza tecnica poste a carico dell’amministrazione può essere subordinato alla produzione, da parte del creditore, della prova dell’avvenuto pagamento del compenso al consulente.
- Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del d.P.R. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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