Cassazione Penale, Sentenza n. 41123/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La condanna contestava che la ricorrente avesse distratto sette autocarri concessi in leasing trasferendoli a una societaà riconducibile alla famiglia (amministrata dalla figlia), mediante contratti di noleggio senza accettazione della societaà concedente, con canoni sottostimati e mai pagati; inoltre teneva scritture contabili incomplete tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti aziendali. In cassazione la difesa ha dedotto (i) mancata individuazione di indici di fraudolenza, sostenendo che la finalitaà era il risanamento e il recupero risorse dal noleggio; (ii) quanto alla bancarotta documentale, che la ricorrente aveva consegnato al curatore tutta la documentazione in suo possesso e che il consulente della societaà deteneva altra documentazione nondimeno non contattata dal curatore.
La decisione
Il ricorso e dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la sentenza impugnata descrive compiutamente la condotta distrattiva, evidenziando il trasferimento dei veicoli a una societaà ancora inattiva, il canone inferiore al mercato e mai versato, e il trasferimento avvenuto a ridosso della cessazione dell'attivitaà, elementi idonei a configurare la fraudolenza; la Corte ha inoltre correttamente applicato il principio per cui il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede dolo generico (consapevolezza dell'idoneità della condotta a pregiudicare i creditori), non dolo specifico. (ii) circa la bancarotta documentale, la Corte ha rilevato che le scritture erano carenti e incomplete e che non erano stati consegnati libri contabili/sociali obbligatori, da cui la Corte territoriale ha dedotto legittimamente il dolo generico con metodo logico-inferenziale. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma secondo, legge fallimentare (R.D. 267/1942)
La distinzione tra bancarotta semplice e le forme più gravi; la mera carenza delle scritture costituisce l'elemento materiale della bancarotta semplice, ma la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale richiede valutazione del dolo (anche mediante inferenze dalla condotta complessiva)
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e, se il vizio deriva da colpa nel ricorso, il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il trasferimento di beni societari a imprese riconducibili agli stessi soci o familiari, effettuato a ridosso della cessazione dell'attivitaà, a titolo sottostimato o senza pagamento effettivo, costituisce indice forte di distrazione fraudolenta anche se l'agente sostiene finalità di risanamento
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale la Corte richiede dolo generico: basta la consapevolezza che l'operazione puoò pregiudicare la garanzia patrimoniale a favore dei creditori, non occorre la prova dell'intento specifico di danneggiarli
- La carenza o la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie al curatore, insieme a circostanze fattuali che rendono impossibile la ricostruzione dei movimenti aziendali, puoò integrare il reato di bancarotta documentale con inferenza del dolo generico
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (es. esame della consistenza della prova, tempistica dei trasferimenti, mancato pagamento dei canoni) sono difficilmente sindacabili in cassazione se basate su motivazione congrua e aderente ai dati processuali; i ricorsi che ripropongono rivalutazioni fattuali o argomentazioni assertive sono spesso dichiarati inammissibili o infondati
- In caso di ricorso inammissibile per colpa (vizi evitabili del ricorso) il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
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