Sentenza n. 382/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto commissariale n. 159 del 2.10.2025, adottato dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise, avente a oggetto “Sentenza TAR Molise n. 160/2024. Provvedimenti in esecuzione del giudicato”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 57 del 10.10.2024; 2) ove occorra, ogni relazione istruttoria della Regione Molise e, ove adottato, di ogni altra Amministrazione procedente, nonché la nota del Ministero della salute prot. n. 4339/2024, prot. RM n. 27531/2024, in quanto richiamati nelle premesse del predetto D.C.A. n. 159/2025, mai trasmessi alla ricorrente, con riserva di esperire eventuali motivi aggiunti; 3) ogni atto istruttorio, analisi o verbale presupposto, i pareri ministeriali richiamati per relationem negli atti impugnati, anche questi mai trasmessi alla ricorrente, con riserva eventuale di motivi aggiunti; 4) tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi ai suddetti provvedimenti, nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente per le prestazioni per cui è convenzionata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto commissariale di rideterminazione delle tariffe per prestazioni riabilitative, adottato in dichiarata esecuzione di una precedente sentenza di annullamento del tariffario regionale
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto commissariale che, in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Molise n. 160/2024, avrebbe dovuto rideterminare le tariffe delle prestazioni riabilitative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari. Ha dedotto la violazione e l'elusione del giudicato, prospettando la nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e sviamento. La censura centrale riguardava la mancata analisi concreta e documentata delle componenti di costo delle prestazioni: costo del personale sanitario e non sanitario, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazioni tecnologiche, rinnovi contrattuali, adeguamenti post-pandemici, rincaro energetico, andamento del costo della vita, indici Istat e quota di profitto. La ricorrente ha inoltre contestato la sostanziale riproposizione di tariffe già annullate, l'omessa indicazione di tutte le prestazioni per le quali era accreditata e contrattualizzata, l'assenza di una verifica dell'idoneità delle tariffe a garantire un'adeguata remunerazione e la mancata considerazione dei vincoli conformativi derivanti dal precedente giudicato. Ha chiesto anche l'acquisizione della documentazione istruttoria e ha prodotto una perizia tecnico-contabile sui costi effettivamente sostenuti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto impugnato è stato annullato in parte qua, limitatamente alle remunerazioni riconosciute alla ricorrente. Il TAR ha rilevato che l'Amministrazione, nonostante il precedente annullamento del tariffario per carenza istruttoria e motivazionale, non aveva svolto né documentato un'analitica disamina dei costi. Il decreto si limitava a richiamare in termini generici una metodologia e una relazione istruttoria, senza esplicitare i dati, gli importi e i calcoli posti a fondamento delle singole tariffe. In particolare, risultavano non esaminati l'andamento del costo della vita e gli indici Istat, i rinnovi contrattuali, i costi del personale non sanitario e amministrativo, gli oneri conseguenti alla pandemia, il rincaro energetico, la quota di profitto e la verifica conclusiva dell'adeguata remunerazione. Il nuovo atto aveva inoltre riproposto, per varie prestazioni, le medesime tariffe del precedente nomenclatore annullato, senza spiegare le ragioni della conferma e senza indicare tutte le tipologie di prestazioni interessate, comprese quelle per le quali la ricorrente era accreditata. Il Collegio ha affermato che l'Amministrazione dispone di discrezionalità quanto all'an, al quando e al quantum dell'aggiornamento tariffario, ma, una volta esercitato il potere, deve svolgere un'istruttoria tecnica effettiva e congrua, esplicitare i dati acquisiti e motivare le scelte concrete. I vincoli derivanti dal piano di rientro finanziario non esonerano dall'obbligo di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi. La perizia della ricorrente, non adeguatamente confutata dall'Amministrazione con dati di pari livello analitico, ha ulteriormente evidenziato l'insufficienza delle tariffe rispetto ai costi di produzione. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8-ter d.lgs. 502/1992
L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi.
La determinazione delle tariffe deve considerare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari per l'erogazione delle prestazioni.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazioni interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato.
La struttura dei costi deve tenere conto dell'organizzazione interna e della dotazione effettiva del personale delle strutture accreditate.
art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992
Determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di produzione e a quote standard di costi generali.
Le tariffe devono essere fondate sui costi standard di produzione e sulle quote standard dei costi generali.
art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992
Sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.
L'aggiornamento tariffario deve essere periodico, effettivo e fondato sulla valutazione dei livelli assistenziali, dell'innovazione e dell'andamento dei principali fattori produttivi; non è sufficiente una riproposizione nominale delle tariffe precedenti.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato; la decisione accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione, senza qualificare espressamente l'atto come nullo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione sanitaria ridetermina le tariffe delle prestazioni erogate da strutture private accreditate, deve svolgere un'istruttoria tecnica effettiva, completa e documentata su tutte le componenti dei costi di produzione e deve esplicitare nel provvedimento i dati e i calcoli posti a fondamento delle singole tariffe.
- L'aggiornamento tariffario non può consistere nella mera riproposizione, formale o sostanziale, delle tariffe precedenti, soprattutto quando queste siano state annullate per carenza istruttoria e motivazionale; la riedizione del potere deve conformarsi alle statuizioni del giudicato e colmare puntualmente le lacune rilevate dal giudice.
- Nella determinazione delle tariffe devono essere valutati, in quanto pertinenti, il costo del personale sanitario e non sanitario, i rinnovi contrattuali, i materiali, le apparecchiature, le manutenzioni, gli ammortamenti, i costi generali, l'innovazione tecnologica e organizzativa, l'andamento del costo della vita, gli indici Istat, gli oneri sopravvenuti per la pandemia e il rincaro energetico, nonché la quota di profitto.
- La discrezionalità dell'amministrazione sanitaria sull'an, sul quando e sul quantum dell'aggiornamento tariffario non esclude l'obbligo di istruttoria, motivazione e ponderazione degli interessi quando il potere venga concretamente esercitato.
- I vincoli finanziari derivanti dal piano di rientro sanitario non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di motivare analiticamente le tariffe e di verificare che la remunerazione sia adeguata rispetto ai costi medi di produzione; l'esigenza di contenimento della spesa deve essere documentata nella sua concreta incidenza sulle singole tariffe.
- In presenza di una perizia tecnico-contabile puntuale sui costi di produzione, l'amministrazione non può limitarsi a contestazioni assertive o a tabelle standardizzate e forfettarie, ma deve fornire dati di pari livello analitico per dimostrare la congruità delle tariffe.
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