Regolamento (UE) 2021/1434
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1434 della Commissione del 2 settembre 2021 che chiude un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento chiude il riesame aperto per valutare se concedere a Verbio Diesel Canada Corporation un’esenzione dalle misure antidumping e compensative estese al biodiesel spedito dal Canada. A seguito del ritiro formale della richiesta da parte del richiedente e in assenza di elementi contrari all’interesse dell’Unione, la Commissione dispone la chiusura del procedimento. Conseguentemente cessano la registrazione delle importazioni e il dazio antidumping "tutte le altre società" è ripristinato e riscosso retroattivamente sulle importazioni registrate dal 16 dicembre 2020. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Chiusura del riesame relativo all’esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili al biodiesel spedito dal Canada per la società Verbio Diesel Canada Corporation, con ripristino e riscossione retroattiva del dazio antidumping sulle importazioni registrate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o meno, limitatamente alla società Verbio Diesel Canada Corporation, oggetto della richiesta di esenzione. Riguarda le misure antidumping e compensative estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio, nonché la registrazione delle importazioni disposta nel quadro del riesame avviato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098. La riscossione retroattiva del dazio antidumping si applica alle importazioni registrate a decorrere dal 16 dicembre 2020.
Chiusura del riesame sull’esenzione per biodiesel spedito dal Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1434 chiude il riesame avviato per verificare se concedere a Verbio Diesel Canada Corporation un’esenzione dalle misure antidumping e compensative già estese al biodiesel spedito dal Canada. La Commissione richiama la disciplina generale sulle misure antidumping e antisovvenzioni e dà atto che il procedimento era stato aperto in presenza di elementi di prova ritenuti sufficienti a giustificarne l’avvio.
Procedura e presupposti del riesame
La richiesta di esenzione è stata presentata il 13 luglio 2020 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037. In seguito, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 ha avviato il riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio, disponendo anche la registrazione delle importazioni del richiedente e l’abrogazione, per tali importazioni, del dazio antidumping introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518.
Ritiro della richiesta e valutazione dell’interesse dell’Unione
Con lettera del 2 luglio 2021, Verbio Diesel Canada Corporation ha ritirato formalmente la richiesta. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037, il procedimento può essere chiuso in caso di ritiro, salvo che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. La Commissione afferma che dall’inchiesta non sono emersi elementi che imponessero la prosecuzione del procedimento nell’interesse dell’Unione.
Effetti sul dazio antidumping e sulle importazioni registrate
La conseguenza principale è il ripristino, per le importazioni della società interessata, del dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, e dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266. Il regolamento precisa che il dazio, pari a 172,2 EUR/tonnellata per tale categoria, è riscosso retroattivamente dal 16 dicembre 2020 sulle importazioni registrate in base all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098.
Registrazione doganale e regime applicabile
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta nel corso del riesame. Resta ferma, salvo diversa indicazione, l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 settembre 2021. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Origine e base giuridica del riesame
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036, articolo 9, paragrafo 1, e sul regolamento (UE) 2016/1037, articolo 14, paragrafo 1, in materia rispettivamente di misure antidumping e compensative. Il procedimento riguarda un’istanza di esenzione presentata il 13 luglio 2020 da Verbio Diesel Canada Corporation ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.
Avvio del riesame e registrazione delle importazioni
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 la Commissione ha avviato il riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e (UE) n. 444/2011 del Consiglio. Tale atto ha altresì abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 per le importazioni del richiedente e ha disposto la registrazione delle relative importazioni da parte delle autorità doganali.
Ritiro della richiesta e chiusura del procedimento
Con lettera del 2 luglio 2021 il richiedente ha ritirato formalmente la domanda di esenzione. La Commissione ha ritenuto che non emergessero elementi tali da rendere la continuazione del procedimento contraria all’interesse dell’Unione e ha quindi disposto la chiusura del riesame.
Ripristino e riscossione del dazio antidumping
Il dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1266 è ripristinato dal 16 dicembre 2020 per le importazioni di Verbio Diesel Canada Corporation. Il dazio è riscosso con effetto retroattivo dal 16 dicembre 2020 sulle importazioni registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098. Il testo indica che il livello del dazio per "tutte le altre società" è pari a 172,2 EUR/tonnellata.
Cessazione della registrazione e disciplina doganale residuale
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni introdotta in base all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098. Salvo diversa indicazione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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