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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17337/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2007, con i quali l’Amministrazione finanziaria rettificava l’imponibile per prezzi di trasferimento relativi a operazioni commerciali infragruppo con consociata estera, irrogando anche sanzioni per la mancata consegna della documentazione indicata in un provvedimento direttoriale dell’Agenzia, ritenuta necessaria per verificare la conformità al valore normale. Dopo un’istanza di procedura amichevole tra autorità fiscali, la contribuente rinunciava alla controversia sulle maggiori imposte e proseguiva solo contro le sanzioni, sostenendo davanti ai giudici di merito l’esistenza di un’incertezza normativa oggettiva idonea a escludere la punibilità amministrativa e, in cassazione, denunciava: 1) violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997 per non avere la CTR riconosciuto l’obiettiva incertezza sulla disciplina dei transfer pricing e sulla determinazione del reddito in un modello di business integrato internazionale; 2) violazione dell’art. 6, comma 3, d.l. 119/2018, sostenendo che la definizione concordata del tributo tra amministrazioni fiscali avesse già definito il "rapporto relativo al tributo", consentendo così di chiudere la lite sulle sole sanzioni senza pagamento delle imposte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che l’incertezza normativa oggettiva richiede una reale e inevitabile equivocità della disciplina tributaria, accertabile dal giudice sulla base di specifici fatti-indice, distinta dall’ignoranza soggettiva o dalla difficoltà applicativa del caso concreto; nel caso esaminato, la contribuente non aveva indicato elementi specifici di confusione della norma, né la diversa quantificazione dell’imponibile emersa dalla procedura amichevole valeva a dimostrare un’incertezza originaria della disciplina, anche perché la sanzione era legata alla mancata produzione documentale prevista dal provvedimento direttoriale, che appariva chiaro e non ambiguo. Quanto al secondo, la Corte ha interpretato l’art. 6, comma 3, d.l. 119/2018 nel senso che la definizione agevolata delle sole sanzioni è possibile solo se il rapporto tributario principale sia stato effettivamente definito, cioè estinto con una delle modalità previste dall’ordinamento, e non basta la mera quantificazione concordata del tributo; poiché nel caso concreto il tributo non era stato pagato né risulta una diversa causa estintiva, la domanda di definizione non poteva essere accolta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata per la rettifica da transfer pricing: consente la ripresa a tassazione delle transazioni infragruppo non effettuate a valore normale, con onere probatorio in capo all’Amministrazione e possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. 917/1986

    È richiamato come criterio per la determinazione del valore normale, mediante riferimento a listini/tariffe e linee guida OCSE, senza un criterio gerarchico rigido.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    L’obiettiva incertezza normativa esonera da responsabilità amministrativa tributaria solo se la disciplina sia oggettivamente e inevitabilmente incerta nel suo contenuto, oggetto o destinatari; non rileva la mera difficoltà soggettiva o l’errore interpretativo del contribuente.

  • art. 6, comma 3, d.l. 119/2018

    "In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione"

    La definizione delle sole sanzioni senza versamento è ammessa solo se il tributo principale sia già stato effettivamente definito ed estinto con una modalità prevista dall’ordinamento; la sola quantificazione concordata dell’imponibile non basta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione di legge sui due motivi di ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di capacità contributiva, ma non accolto come parametro idoneo a sovvertire la conclusione sull’assenza di incertezza normativa.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno di una lettura favorevole della definizione agevolata, ma la Corte ha privilegiato il dato letterale e la ratio della disciplina condonistica.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente come espressione dei principi di buon andamento e imparzialità, senza incidere sull’esito interpretativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’esimente dell’obiettiva incertezza normativa tributaria opera solo quando la disciplina applicabile presenti un’incertezza oggettiva, inevitabile e verificabile dal giudice, non quando il contribuente lamenti semplicemente difficoltà applicative, dubbi soggettivi o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per invocare l’incertezza normativa il contribuente deve allegare fatti-indice specifici e concreti di confusione normativa; non è sufficiente richiamare la complessità della fattispecie o l’esito di una procedura internazionale di composizione della controversia.
  • La diversa o successiva quantificazione dell’imponibile, specie se frutto di una procedura amichevole tra autorità fiscali, non dimostra di per sé l’originaria obiettiva incertezza della norma, né elimina automaticamente la legittimità delle sanzioni correlate ad altri obblighi, come la produzione documentale.
  • La definizione agevolata delle sole sanzioni collegate al tributo richiede che il rapporto tributario principale sia già stato definito ed estinto in modo effettivo; la mera accettazione dell’ammontare del tributo o la sua rideterminazione concordata non equivalgono, da sole, a definizione del rapporto se manca il pagamento o altra causa estintiva.
  • Nei giudizi di legittimità in materia fiscale, la Corte attribuisce rilievo decisivo al tenore letterale della norma agevolativa e ne ammette l’interpretazione estensiva solo nei limiti compatibili con la ratio della disciplina condonistica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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