Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un proprietario di un immobile storico assicurato contro alcuni rischi legati alla dimora ha agito contro l'assicuratore per ottenere l'indennizzo dopo una nevicata che avrebbe causato la flessione e l'ammaloramento del tetto, con danni anche agli ambienti sottostanti e all'impianto elettrico. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda; la corte d'appello ha confermato il rigetto ritenendo non provato, per la garanzia da sovraccarico di neve, che i danni derivassero dal crollo, anche parziale, del tetto o di parti dell'edificio, e, per la garanzia da fenomeno elettrico, che fosse provato solo il mancato funzionamento di parte dell'impianto, ma non le cause riconducibili al rischio coperto. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per illegittimità costituzionale della disciplina sulla partecipazione dei giudici ausiliari d'appello; 2) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria nelle controversie assicurative, per il mancato rilievo della mancata partecipazione dell'assicuratore alla mediazione e per la mancata rimessione in mediazione; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e delle norme assicurative, sostenendo che la polizza coprisse anche la perdita di funzionalità/stabilità della struttura e non solo il crollo fisico; 4) omessa considerazione della prova del danno all'impianto elettrico, attestato anche dai consulenti tecnici; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e sul contributo unificato, chiedendo altresì la sanzione per la mancata mediazione e la non applicazione del c.d. doppio contributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, è stata riconosciuta la temporanea tollerabilità costituzionale dell'impiego dei giudici ausiliari d'appello fino al completamento del riordino della magistratura onoraria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché la decisione di disporre o meno la mediazione in appello è valutazione discrezionale del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, mentre il ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura delle clausole. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la ratio decidendi, fondata sull'assenza di prova del nesso causale tra nevicata e danni all'impianto elettrico. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, ritenendolo un mero "non motivo" sulle spese e ricordando che la questione del doppio contributo unificato appartiene alla giurisdizione tributaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72
La disciplina sui giudici ausiliari d'appello non determina nullità delle sentenze rese con la loro partecipazione, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e della successiva lettura della Cassazione sulla tollerabilità temporanea dell'assetto.
art. 102 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale sulla composizione del collegio d'appello.
art. 106 Cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della disciplina dei giudici ausiliari per contrasto con tale disposizione, ma la Cassazione ha escluso la nullità della sentenza impugnata per la disciplina transitoria.
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5
La mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria nelle controversie assicurative non comporta automaticamente l'accoglimento del motivo; la rimessione in mediazione in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state dichiarate inammissibili quando non attaccano specificamente la ratio decidendi o si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto.
art. 366 c.p.c.
Il motivo sul danno all'impianto elettrico è stato dichiarato inammissibile anche per mancata specificazione della richiesta risarcitoria e difetto di autosufficienza.
art. 1882 c.c.
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla nozione di assicurazione, ma la Corte non ha accolto la sua lettura estensiva della garanzia.
art. 1905 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di limiti del rischio assicurato; la censura è stata respinta perché tendeva a sostituire al giudizio di merito una diversa interpretazione della polizza.
art. 1914 c.c.
Richiamato dal ricorrente sull'obbligo di salvataggio; non è stata affermata alcuna violazione rilevante ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 1932 c.c.
Richiamato dal ricorrente sulle norme inderogabili del contratto di assicurazione; non è stata ritenuta decisiva ai fini del sindacato di legittimità.
D.lgs. n. 28 del 2010, art. 8
La richiesta di sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione è stata trattata come conseguenza collegata all'esito del ricorso, non come autonoma censura.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
L'ulteriore importo del contributo unificato è qualificato come debito tributario; la verifica sulla debenza esula dalla giurisdizione civile ordinaria e appartiene al giudice tributario.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata dal ricorrente per contestare l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione del momento di introduzione del giudizio di merito.
D.lgs. n. 116 del 2017, art. 32
Indicato come parametro temporale del riordino della magistratura onoraria, rilevante per la temporanea tollerabilità della partecipazione dei giudici ausiliari.
Massime di principio
- La partecipazione di giudici ausiliari al collegio d'appello non comporta di per sé la nullità della decisione quando l'assetto è reso temporaneamente tollerabile dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in attesa del riordino della magistratura onoraria.
- Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione della controparte alla procedura non determina automaticamente l'accoglimento della domanda o del motivo di ricorso; la valutazione sull'eventuale nuova mediazione in appello è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione radicalmente inadeguata; non è consentito proporre in sede di legittimità una semplice diversa lettura del testo negoziale.
- In materia assicurativa, chi invoca l'indennizzo deve provare non solo l'esistenza del danno ma anche la riconducibilità causale dell'evento al rischio coperto in polizza; il solo mancato funzionamento di un impianto o la sola manifestazione del danno non bastano se la causa non è dimostrata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile per mancata critica della effettiva base logico-giuridica della decisione.
- Le questioni relative al c.d. doppio contributo unificato attengono alla natura tributaria dell'obbligo e non sono sindacabili come questione di merito nel giudizio civile ordinario.
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