Cassazione Penale, Sentenza n. 7335/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che confermava la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo di dimora per il reato di cui all'art. 512-bis c.p., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1 c.p. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova dei gravi indizi di colpevolezza e specificamente per l'aggravante mafiosa; sosteneva che l'attività impresa fosse stata ereditata dal padre e che le dichiarazioni del collaboratore Palio Alfredo fossero calunniose e non corroborate da passaggi di denaro; le intercettazioni erano sporadiche e di contenuto neutro, indicanti solo cordialità; (2) motivazione apparente riguardo le esigenze cautelari e la sproporzione della misura, osservando la sua incensuratezza e l'assenza di allarme sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dei gravi indizi, fondati sia sulle dichiarazioni del collaboratore che sulle conversazioni intercettate che evidenziavano la gestione effettiva delle cave e la subordinazione di Orefice alle direttive di Gioacchino La Rocca, esponente del clan "La Rocca". La Corte ha richiamato il principio per cui in sede cautelare è sufficiente il giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi) e che l'interpretazione delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità. Ha altresì condiviso l'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 1, sulla base dei motivi a delinquere e della stabile contiguità con il clan. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Norma che incrimina l'attività illecita relativa alla specifica materia contestata; è il reato base per cui è stata adottata la misura cautelare.
art. 416-bis c.p., comma 1
Circostanza aggravante riferita all'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; ha natura soggettiva inerente ai motivi a delinquere e può essere desunta da rapporti stabili e subordinazione all'esponente mafioso.
art. 192 cod. proc. pen.
comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) e commi 3 e 4
Regime probatorio del giudizio di merito: per il giudizio di responsabilità sono richiesti indizi precisi e concordanti (comma 2), ma in sede cautelare non si richiede quella stessa intensità probatoria.
art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis
Richiama ai soli commi 3 e 4 dell'art. 192, non il comma 2, confermando che per l'adozione delle misure cautelari personali è sufficiente la presenza di gravi indizi intesi come elementi capaci di fondare un giudizio di qualificata probabilità, senza la stessa precisione richiesta per il giudizio di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali; applicata per irrogare le sanzioni pecuniarie nel caso di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 4, n. 27498/2019; Sez. U, n. 22471/2015)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per precisare che: a) in fase cautelare è sufficiente la qualificata probabilità (gravi indizi); b) l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice richiede la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" (giudizio di qualificata probabilità), non la prova piena del reato; pertanto le valutazioni del merito sulle fonti probatorie hanno ampia discrezionalità.
- La Corte di Cassazione non può rivedere liberamente la valutazione motivazionale e probatoria del giudice di merito: può intervenire solo in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione.
- L'interpretazione delle intercettazioni (comprese espressioni criptiche o implicite) è una questione di fatto rimessa al giudice di merito; per farla rimuovere in Cassazione occorre dimostrare che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è di natura soggettiva e può essere desunta dai motivi a delinquere: rapporti stabili, subordinazione e vantaggi sistematici per il clan sono elementi idonei a dimostrarla anche in sede cautelare.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione è necessario formulare censure che evidenzino profili di illegittimità giuridica o palese incoerenza logico-giuridica della motivazione, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
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