Cassazione Penale, Sentenza n. 29820/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Minervini era stato condannato in primo grado per induzione indebita e corruzione impropria. In appello era stato assolto dalla corruzione impropria e condannato per induzione indebita: gli viene contestato, in qualità di Comandante regionale della Guardia di Finanza, di aver abusato del proprio ruolo inducendo Gian Paolo Patelli, titolare di concessionarie Audi/Volkswagen sottoposte a verifiche fiscali, a concedergli in comodato gratuito una Volkswagen Touareg (poi acquistata dopo oltre un anno). Il ricorso in Cassazione deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione: in particolare contestava l'insussistenza dell'abuso e dell'effettiva induzione, errori sulla data di consegna/contratto di comodato (17 ottobre 2010 vs 21/22 dicembre 2010), il nesso tra condotta e utilità e la mancata precisazione del momento di consumazione del reato, con conseguente estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'ultimo motivo di ricorso: ha annullato la sentenza della Corte d'appello senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione (la prescrizione è maturata prima della sentenza di appello dell'8 giugno 2021). La Corte ha ritenuto che il momento di consumazione del reato coincida con la consegna materiale del bene dato in comodato (momento in cui si concretizza l'utilità), e ha assunto come data utile la più sfavorevole per il ricorrente (22 dicembre 2010). Calcolata la durata massima applicabile del procedimento (tenuto conto delle norme vigenti per il fatto), la prescrizione è avvenuta prima della decisione di appello. Conseguentemente è stata revocata d'ufficio anche la confisca di valore disposta in appello, in quanto fondata su un riferimento normativo non applicabile ai fatti (novellazione intervenuta successivamente ai fatti). La Corte ha inoltre rigettato i restanti motivi come manifestamente infondati o assorbiti dall'estinzione.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen.
Articolo richiamato nella fase iniziale come riferimento normativo tra i capi di imputazione originari; la Corte ricostruisce però la fattispecie in termini di induzione indebita riconducibile ad altra fattispecie (art. 319-quater) nell'assetto definitivo del giudizio.
art. 319-quater cod. pen.
Norma che disciplina l'induzione indebita; la Corte d'appello ha ritenuto integrata tale fattispecie e la Cassazione ha confermato la rilevanza della condotta come induzione indebita. La stessa norma è stata presa a riferimento per il calcolo del termine di prescrizione (tenore edittale adottato all'epoca dei fatti).
art. 322-ter cod. pen.
Riferimento utilizzato in sede di merito per la misura della confisca di valore, ma la Cassazione ha rilevato problemi applicativi connessi alla normativa di riferimento vigente all'epoca dei fatti e ha disposto la revoca della confisca.
art. 323-ter cod. pen. (richiamato in relazione alla novella legge 6 novembre 2012 n. 150)
La Corte ha osservato che la nozione di 'profitto del reato' utile alla confisca è stata introdotta dalla novella del 2012; poiché tale norma non era vigente all'epoca dei fatti, la confisca disposta in appello è stata ritenuta illegittima e revocata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Cassazione per valutare se altri motivi di ricorso potessero comportare l'annullamento senza rinvio; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, in quanto i restanti motivi erano manifestamente infondati o assorbiti dall'estinzione per prescrizione.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Richiamati per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili alla fattispecie (determinazione del tempo massimo utile), cui la Corte si è attenuta per stabilire che la prescrizione era maturata prima della sentenza di appello.
art. 578-bis cod. proc. pen. (menzionato)
Citato quale questione rilevante in ordine all'applicabilità di confische per equivalente in caso di reati estinti per prescrizione; la Cassazione ha ritenuto però la materia indifferente per il dispositivo, avendo già dichiarato l'illegittimità della confisca per altro motivo (norma non vigente al tempo dei fatti).
Massime di principio
- Il momento di consumazione di un reato che trae utilità da un comodato gratuito reale si identifica con la consegna materiale del bene (atto reale), non con la mera stipula o con la durata successiva del rapporto; pertanto la decorrenza dei termini di prescrizione va calcolata da tale momento.
- Il comodato gratuito è un contratto reale: fino alla consegna il patto è promessa; l'utilità indebitamente conseguita e rilevante penalisticamente si verifica con la materiale fruizione del bene.
- Per determinare la prescrizione è necessario usare l'edittale vigente per la fattispecie al tempo dei fatti e applicare le regole ordinarie di sospensione/interruzione; novità normative successive al fatto non possono ampliarne retroattivamente gli effetti sanzionatori (ad es. in materia di confisca del profitto introdotta da successiva novella).
- La confisca di valore o per equivalente non può essere fondata su disposizioni normative entrate in vigore dopo i fatti oggetto di giudizio; se la confisca è disposta sulla base di una norma non vigente al tempo del fatto, essa è revocabile.
- La Corte di legittimità, quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione, può annullare la sentenza senza rinvio; i restanti profili di doglianza possono risultare assorbiti o manifestamente infondati e non incidere sul dispositivo.
- L'abuso della qualità e l'induzione possono essere valutati anche sulla base del ruolo istituzionale dell'agente e delle modalità di instaurazione del rapporto con il privato: non è necessario che vi sia prova di intervento diretto nelle verifiche per riconoscere l'abuso se il comportamento del pubblico ufficiale ha chiaramente favorito il vantaggio domestico e il contesto (verifiche in corso) è attestato.
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