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Sentenza

Sentenza n. 13421/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202602445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato adottato dalla Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Rappresentanza diplomatica italiana a New Delhi aveva rigettato la richiesta di rilascio del visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che, a seguito di un procedimento di riesame in autotutela, la sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il sopravvenuto rilascio del visto avesse determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza, poiché il rilascio del visto è intervenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    definizione della controversia con sentenza in forma semplificata

    Consente di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un sopravvenuto provvedimento o comportamento dell’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.

Massime di principio

  • Il rilascio del provvedimento amministrativo richiesto, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando il provvedimento favorevole sopravvenuto è adottato dall’Amministrazione soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio della soccombenza, anche in caso di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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