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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33192/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva ottenuto in sede di rinvio un indennizzo di euro 6.500 per l’eccessiva durata di un giudizio amministrativo, dopo che il primo decreto era stato cassato perché aveva dichiarato improponibile la domanda per mancata istanza di prelievo. La ricorrente ha impugnato il decreto di rinvio deducendo, con due motivi, che la Corte territoriale avrebbe errato nel liquidare il danno in euro 500 per anno di ritardo anziché applicare i parametri della Corte EDU, con riconoscimento di una somma più alta, e che avrebbe altresì errato nel compensare le spese delle fasi anteriori al rinvio. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi: ha ritenuto non irragionevole la liquidazione di euro 500 annui per l’irragionevole durata del giudizio amministrativo, evidenziando che il giudice di merito non si era discostato dal parametro ordinario già reputato equo e aveva motivato richiamando la modesta rilevanza della controversia e la mancata istanza di prelievo; ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese delle fasi precedenti al rinvio, in ragione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata nel primo giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. La Corte ha anche escluso la declaratoria sul raddoppio del contributo unificato, poiché il procedimento era esente dal relativo pagamento.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    la disciplina sul campo di variazione dell’indennizzo opera solo per i ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione che l’ha introdotta; nel caso concreto non era applicabile.

  • art. 54, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112

    la norma, nella versione applicata dal giudice di merito, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva la proponibilità della domanda di equa riparazione in mancanza dell’istanza di prelievo.

  • L. 6 agosto 2008, n. 133

    legge di conversione del D.L. n. 112 del 2008, richiamata come fonte della disciplina dichiarata incostituzionale.

  • art. 3, comma 23, all. 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    intervento modificativo della disciplina della proponibilità della domanda di equa riparazione nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195

    ulteriore modifica della disciplina richiamata in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo amministrativo.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    la legge Pinto è finalizzata ad assicurare un serio ristoro al pregiudizio derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    la violazione del termine ragionevole di durata del processo integra il presupposto del diritto all’equa riparazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    la compensazione delle spese, in assenza di soccombenza reciproca, è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni; la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata può integrare una di tali ragioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non è stata disposta la dichiarazione di raddoppio del contributo unificato perché il procedimento era esente dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell’equa riparazione per durata irragionevole del processo amministrativo, il parametro di euro 500 per anno di ritardo non è di per sé irragionevole o simbolico; il giudice di merito può adottarlo come base di liquidazione, salvo adeguata motivazione per uno scostamento in ragione delle peculiarità del caso.
  • L’eventuale maggiore o minore entità dell’indennizzo può dipendere dalla natura e rilevanza della controversia presupposta e dal comportamento processuale delle parti; la mancata istanza di prelievo può essere valorizzata come indice di scarso interesse alla sollecita definizione e incidere sulla quantificazione.
  • La compensazione delle spese processuali è legittima, anche in assenza di soccombenza reciproca, quando intervenga la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva sorretto la decisione di merito, trattandosi di grave ed eccezionale ragione.
  • La parte non può essere gravata di responsabilità per avere resistito facendo affidamento su una norma allora vigente, prima che la sua incostituzionalità fosse dichiarata dalla Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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