Sentenza n. 298/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nuoro - Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza n. 103 dell’11 giugno 2024, r.g. 262/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per complessivi 2.000 euro, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Tribunale di Nuoro n. 103 dell'11 giugno 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 122, l. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché a rifondere le spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, realizzando un'ottemperanza solo parziale, ma non ha eseguito la parte principale del giudicato relativa al riconoscimento del capitale. La difesa dell'Amministrazione ha riferito di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato civile era irrevocabile e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale dovuto. Ha quindi disposto l'esecuzione in via sostitutiva mediante la nomina, quale commissario ad acta, del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni attribuite a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Individuata dalla sentenza civile quale disciplina applicabile alle modalità di riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Richiamato quale disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento solo parziale del giudicato non preclude l'intervento del giudice, che può disporre l'esecuzione della parte ancora ineseguita e nominare un commissario ad acta per l'adempimento sostitutivo.
- La mancata esecuzione della parte principale della condanna contenuta in un giudicato, anche quando siano state corrisposte le spese di lite, integra un'inottemperanza parziale e giustifica l'adozione di misure esecutive da parte del giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, attribuendogli il potere di delegare altro dirigente e fissando un termine per l'esecuzione.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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