Sentenza n. 4003/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato in parte cessata la materia del contendere e in parte respinto il ricorso avverso le modalità di ostensione di documenti edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano chiesto al Comune di Napoli l'accesso documentale a una pratica di accertamento di conformità edilizia, alle risultanze istruttorie, agli atti relativi alla determinazione degli oneri e a un verbale di constatazione della polizia locale. Il Comune aveva consentito parzialmente l'accesso, escludendo gli atti trasmessi alla Procura e relativi ad attività di polizia giudiziaria, e aveva invitato gli interessati a recarsi presso gli uffici per prendere visione ed estrarre copia dei documenti. Il verbale di constatazione era stato successivamente trasmesso, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere. Con l'unico motivo d'appello gli interessati hanno dedotto error in iudicando, violazione delle disposizioni sull'amministrazione digitale, sull'accesso documentale e sull'esercizio telematico dell'accesso, nonché travisamento, perplessità, contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, violazione del divieto di venire contra factum proprium, omesso esame di un punto decisivo e difetto di motivazione. In sostanza, hanno sostenuto di avere diritto a ricevere i documenti esclusivamente mediante trasmissione telematica, anziché recandosi fisicamente presso gli uffici comunali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo manifestamente infondata la richiesta di rinnovazione della notifica al controinteressato e prescindendo da essa. Nel merito, ha ricordato che l'art. 22 l. 241/1990 configura il diritto di accesso come diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi. Ha riconosciuto che il Codice dell'amministrazione digitale e l'art. 13 d.P.R. 184/2006 favoriscono e assicurano l'utilizzo della telematica nei rapporti con le amministrazioni e consentono l'esercizio telematico dell'accesso, ma ha distinto tra la possibilità di presentare la domanda di accesso per via telematica e l'esistenza di un diritto alla trasmissione telematica dei documenti richiesti. Poiché il Comune aveva invitato due volte gli interessati a presentarsi presso gli uffici per l'ostensione, senza che essi vi si recassero, il diritto di visione ed estrazione di copia risultava garantito. Secondo il Collegio, nessuna norma riconosce invece un diritto dell'interessato a ottenere necessariamente la trasmissione dei documenti in formato telematico. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti, sono state poste solidalmente a carico degli appellanti.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi
Il contenuto necessario del diritto di accesso è la visione e l'estrazione di copia; la trasmissione telematica dei documenti non costituisce una modalità necessariamente dovuta in assenza di una specifica previsione normativa.
art. 3, comma 1, d.lgs. 82/2005
diritto di ciascun cittadino di utilizzare, in modo accessibile ed efficace, gli strumenti e le soluzioni del C.A.D. ... anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo
La disposizione riconosce il diritto all'utilizzo degli strumenti digitali nei rapporti con la pubblica amministrazione, anche per l'esercizio dell'accesso, ma non viene interpretata come fonte di un diritto assoluto alla trasmissione telematica dei documenti oggetto dell'accesso.
art. 41, comma 1, d.lgs. 82/2005
le amministrazioni forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità od integrazione, per ciascun procedimento di loro competenza
La previsione impone l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella gestione dei procedimenti e la predisposizione di servizi di interoperabilità, senza imporre necessariamente l'invio telematico dei documenti richiesti in accesso.
art. 13 d.P.R. 184/2006
tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato ... assicurano l'esercizio del diritto d'accesso anche per via telematica
La norma garantisce l'esercizio telematico dell'accesso, riferendosi alle modalità di presentazione delle domande e alle relative sottoscrizioni; non attribuisce, secondo il Collegio, un diritto alla trasmissione telematica del provvedimento conclusivo o dei documenti oggetto dell'accesso.
art. 24, comma 1, lett. d), l. 241/1990
È stata richiamata dal Comune per escludere dall'ostensione gli atti relativi ad attività di polizia giudiziaria trasmessi alla Procura; la sentenza non sviluppa ulteriormente la questione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 comprende il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, ma non implica, in assenza di una specifica previsione normativa, il diritto dell'interessato a ricevere necessariamente i documenti mediante trasmissione telematica.
- Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale e l'art. 13 d.P.R. 184/2006 consentono e favoriscono l'esercizio telematico del diritto di accesso, ma non trasformano la modalità telematica di trasmissione dei documenti in una prestazione obbligatoria quando l'amministrazione abbia concretamente garantito la visione e l'estrazione di copia presso i propri uffici.
- L'amministrazione adempie all'obbligo di assicurare l'accesso quando mette effettivamente i documenti a disposizione dell'interessato per la visione e l'estrazione di copia, anche mediante convocazione presso gli uffici, purché non sussista una specifica disposizione che imponga una diversa modalità di ostensione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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