Sentenza n. 671/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1152/2024 del Tribunale di Cagliari, “Ottenimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato/precario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1152/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per euro 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1152/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della docente la somma di euro 2.000,00 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 agosto 2024, ma l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero il 7 agosto 2024 e non risultava eseguito, mentre il termine dilatorio di 120 giorni era ampiamente decorso. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di proporre il ricorso per l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Il titolo esecutivo posto in ottemperanza riconosce sulle somme dovute la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e l’amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- Per le obbligazioni pecuniarie a carico delle amministrazioni statali, il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando un dirigente dell’amministrazione debitrice o un dirigente territorialmente competente e assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando risultino incapienti i pertinenti capitoli di bilancio dell’amministrazione soccombente.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso specifico al commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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