Cassazione Penale, Sentenza n. 40246/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza avesse preso in considerazione i precedenti di Gaetano Sciarappa (figlio) e si fosse basata esclusivamente sui precedenti penali, trascurando elementi positivi quali stabile condizione abitativa, legami affettivi e attività lavorativa con contratto regolare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza non avesse motivato il provvedimento unicamente sui precedenti penali, ma avesse valutato anche la gravità dei fatti, la condotta tenuta durante il reato, la persistenza di una tendenza criminosa e l'assenza di segni di ravvedimento. Ha giudicato coerente e logica la valutazione concernente l'attività lavorativa proposta, ritenuta potenzialmente "criminogena" alla luce delle modalità del reato (uso di un mezzo analogo). La censura circa riferimenti a fatti attribuiti al figlio non è stata provata e le altre asserzioni difensive (es. mancata convocazione dall'UEPE) sono rimaste indimostrate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze non dimostrassero vizi di legittimità riconducibili a quelle fattispecie, essendo la motivazione del provvedimento di merito adeguata e non contraddittoria.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina dell'affidamento in prova ai servizi sociali: la misura è volta alla finalità rieducativa e richiede valutazione dell'evoluzione della personalità del condannato e una prognosi di rischio di recidiva; la Corte richiama i criteri di ammissibilità e la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della idoneità della misura.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, richiamato dalla Corte a fondamento dell'istituto dell'affidamento in prova.
Massime di principio
- Il tribunale di merito ha ampia discrezionalità nel valutare l'idoneità dell'affidamento in prova; la Corte di Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non riesamina i fatti.
- Pregressi penali multipli e la reiterazione di condotte analoghe costituiscono motivo fondato per escludere l'affidamento quando non emergano elementi concreti di ravvedimento o trasformazione della personalità.
- Offerte occupazionali possono essere valutate anche in senso negativo se, in concreto, risultano strumentali alla commissione di reati commessi con modalità analoghe; non è sempre necessario che il lavoro sia già disponibile, ma la congruità va motivata.
- L'onere probatorio del ricorrente in cassazione riguarda in particolare l'erroneità dei fatti riportati nel provvedimento (es. identificazione con altra persona); mere asserzioni non provate non sono sufficienti a fondare la cassazione per vizio di motivazione.
- Per aumentare le chance di successo in casi simili è utile documentare concretamente il percorso di risocializzazione (attività svolte, riferimenti lavorativi verificabili, valutazioni dell'UEPE) e dimostrare, con prove, eventuali errori materiali o contraddizioni nel provvedimento di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40158/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40159/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40162/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40163/2024 del 31/10/2024
- Sentenza penale · 31 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40164/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →