Sentenza del 18/05/2017 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Iva - Fruizione credito maturato ma non utilizzabile - Violazione formale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'anticipata fruizione del credito IVA maturato, ma non ancora utilizzabile, è qualificata come violazione di natura formale. La violazione non incide sull'esistenza del credito, che rimane riconosciuto; possono tuttavia applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste per l'inosservanza delle modalità o dei tempi di utilizzo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo anticipato del credito IVA annuale relativo all'anno precedente, già maturato ma non ancora utilizzabile secondo le regole temporali previste. La questione è se tale comportamento comporti la perdita o l'inesistenza del credito oppure costituisca soltanto una violazione formale.
Massime di principio
- L'utilizzo anticipato di un credito fiscale già effettivamente maturato non equivale, di per sé, all'utilizzo di un credito inesistente.
- Quando il credito sussiste sostanzialmente, ma viene utilizzato in violazione delle regole temporali o procedurali, la violazione può essere qualificata come formale o meramente irregolare, senza perdita del credito.
- La qualificazione come violazione formale non esclude necessariamente l'applicazione di una sanzione, ma impedisce di considerare automaticamente il credito inesistente o indebito.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra credito inesistente, credito non spettante e credito esistente utilizzato in anticipo: le conseguenze giuridiche e sanzionatorie possono essere diverse.
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