Sentenza n. 1666/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 26 novembre 2024 un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo. Non avendo ricevuto una determinazione conclusiva, ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione e chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero di provvedere. Il Ministero ha dedotto di avere avviato l'istruttoria: la Casa Circondariale di Agrigento ha trasmesso la pratica alla C.M.O. di Messina; quest'ultima ha convocato il ricorrente a visita medica collegiale, poi regolarmente svolta, e ha inoltrato il verbale all'ufficio competente per la trasmissione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, cui spetta il parere sul nesso causale. Il Ministero ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo in sostanza che il procedimento era in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, a fronte di una formale istanza del privato, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità. L'avvio dell'istruttoria, la convocazione a visita medica, lo svolgimento della visita e la trasmissione della pratica al Comitato di Verifica costituiscono attività infraprocedimentali e non valgono a sostituire la determinazione conclusiva. Il Ministero è stato condannato a provvedere sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
l'interesse ad ottenere un provvedimento espresso e motivato, cui l'art. 2 l. n. 241/1990 appresta specifica tutela
La disposizione impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando la domanda sia ritenuta infondata o affetta da ragioni di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, salvo la palese pretestuosità dell'istanza.
art. 193 d.lgs. 66/2010
ai sensi degli artt. 193 e 198 d.lgs. n. 66/2010
La norma è richiamata quale base degli accertamenti sanitari relativi alla diagnosi delle infermità, al momento della loro conoscibilità e alla valutazione tabellare delle menomazioni.
art. 198 d.lgs. 66/2010
ai sensi degli artt. 193 e 198 d.lgs. n. 66/2010
La norma è richiamata quale base degli accertamenti sanitari relativi alla diagnosi delle infermità, al momento della loro conoscibilità e alla valutazione tabellare delle menomazioni.
art. 11 d.P.R. 461/2001
ai fini della formulazione del prescritto parere in ordine al nesso causale tra infermità ed attività lavorativa, ai sensi dell’art.11 D.P.R. n. 461/2001
La disposizione individua il passaggio procedimentale relativo al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sul nesso causale; tale passaggio non equivale alla conclusione del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata a tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento dei dati personali sensibili.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- A fronte di una formale istanza del privato, la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
- L'attività istruttoria o un atto meramente infraprocedimentale e soprassessorio non equivalgono alla conclusione del procedimento e non fanno venir meno l'obbligo dell'amministrazione di adottare una determinazione finale.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- L'obbligo di provvedere trova fondamento non solo nell'art. 2 l. 241/1990, ma anche nei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza e buona fede che impongono all'amministrazione di dare riscontro alle istanze quando il privato abbia una legittima aspettativa di conoscere la determinazione amministrativa e le relative ragioni.
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