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Sentenza

Sentenza n. 1666/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 26 novembre 2024 un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo. Non avendo ricevuto una determinazione conclusiva, ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione e chiesto l'accertamento dell'obbligo del Ministero di provvedere. Il Ministero ha dedotto di avere avviato l'istruttoria: la Casa Circondariale di Agrigento ha trasmesso la pratica alla C.M.O. di Messina; quest'ultima ha convocato il ricorrente a visita medica collegiale, poi regolarmente svolta, e ha inoltrato il verbale all'ufficio competente per la trasmissione al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, cui spetta il parere sul nesso causale. Il Ministero ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo in sostanza che il procedimento era in corso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, a fronte di una formale istanza del privato, l'Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità. L'avvio dell'istruttoria, la convocazione a visita medica, lo svolgimento della visita e la trasmissione della pratica al Comitato di Verifica costituiscono attività infraprocedimentali e non valgono a sostituire la determinazione conclusiva. Il Ministero è stato condannato a provvedere sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    l'interesse ad ottenere un provvedimento espresso e motivato, cui l'art. 2 l. n. 241/1990 appresta specifica tutela

    La disposizione impone all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche quando la domanda sia ritenuta infondata o affetta da ragioni di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità, salvo la palese pretestuosità dell'istanza.

  • art. 193 d.lgs. 66/2010

    ai sensi degli artt. 193 e 198 d.lgs. n. 66/2010

    La norma è richiamata quale base degli accertamenti sanitari relativi alla diagnosi delle infermità, al momento della loro conoscibilità e alla valutazione tabellare delle menomazioni.

  • art. 198 d.lgs. 66/2010

    ai sensi degli artt. 193 e 198 d.lgs. n. 66/2010

    La norma è richiamata quale base degli accertamenti sanitari relativi alla diagnosi delle infermità, al momento della loro conoscibilità e alla valutazione tabellare delle menomazioni.

  • art. 11 d.P.R. 461/2001

    ai fini della formulazione del prescritto parere in ordine al nesso causale tra infermità ed attività lavorativa, ai sensi dell’art.11 D.P.R. n. 461/2001

    La disposizione individua il passaggio procedimentale relativo al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sul nesso causale; tale passaggio non equivale alla conclusione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata a tutela dei dati relativi alla salute mediante l'oscuramento dei dati personali sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per giustificare l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • A fronte di una formale istanza del privato, la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
  • L'attività istruttoria o un atto meramente infraprocedimentale e soprassessorio non equivalgono alla conclusione del procedimento e non fanno venir meno l'obbligo dell'amministrazione di adottare una determinazione finale.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • L'obbligo di provvedere trova fondamento non solo nell'art. 2 l. 241/1990, ma anche nei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza e buona fede che impongono all'amministrazione di dare riscontro alle istanze quando il privato abbia una legittima aspettativa di conoscere la determinazione amministrativa e le relative ragioni.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioTrattamento economico e previdenzialeGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAOttemperanza e commissario ad acta

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