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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02879/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione TARSU 2012 emesso dal Comune per un immobile sito nella zona industriale dell'interporto. La società contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti non era svolto nell'area in cui si trovava lo stabilimento e che essa provvedeva autonomamente allo smaltimento mediante una ditta privata. La CTR aveva accolto l'appello della società e annullato l'avviso, ritenendo sia provata l'autonoma gestione dei rifiuti sia, comunque, non intelligibile l'atto impositivo quanto all'individuazione delle superfici tassabili e ai calcoli. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 62, comma 3, e 70 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che spettava al contribuente indicare le aree esenti e comunicare la relativa situazione, e che la CTR aveva erroneamente posto l'onere sul Comune; 2) vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non aveva considerato la contestazione del valore probatorio del contratto con cui la società aveva affidato lo smaltimento a terzi. La Corte ha riqualificato la questione nel quadro della riduzione TARSU prevista per il mancato svolgimento del servizio nella zona servita, richiamando anche il precedente conforme in fattispecie analoga.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione: ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, perché accerti concretamente la misura della riduzione tariffaria spettante, tenendo conto che la riduzione non è fissa ma variabile e non può superare il 40% della tariffa ordinaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata ritenuta fondata perché la CTR non ha correttamente applicato la disciplina sulla riduzione TARSU in caso di servizio non svolto nella zona servita.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato esaminato congiuntamente al primo, ma la Corte ha risolto la controversia principalmente sul piano della corretta applicazione della disciplina sostanziale, rilevando l'erroneità della decisione di merito.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    È stato richiamato il principio iura novit curia: il giudice può dare ai fatti la qualificazione giuridica corretta, purché resti fermo il perimetro dei fatti allegati e contestati dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione nei rispettivi atti difensivi.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993

    Norma invocata dal ricorrente in tema di esenzioni/riduzioni TARSU; la Corte ha però ricondotto la decisione al più specifico regime della riduzione per mancato svolgimento del servizio.

  • art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993

    Norma invocata dal ricorrente sull'onere di comunicazione delle superfici e delle condizioni di esenzione da parte del contribuente.

  • art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993

    "Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento... il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2"

    La riduzione tariffaria spetta per il solo fatto obiettivo che il servizio, pur istituito, non sia concretamente svolto nella zona dell'utente o sia svolto in grave difformità dalle modalità regolamentari, senza necessità di accertare colpa o nesso causale imputabile al Comune.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993

    La riduzione deve essere commisurata secondo i criteri del comma 2 e non può superare il 40% della tariffa ordinaria.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    Il corretto svolgimento del servizio di nettezza urbana in conformità al regolamento integra una responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, ma la riduzione opera indipendentemente dall'imputabilità soggettiva del disservizio.

Massime di principio

  • Nel regime TARSU, quando il servizio di raccolta rifiuti è istituito e attivato ma non è concretamente svolto nella zona in cui si trova l'immobile dell'utente, oppure è svolto in grave difformità rispetto alle prescrizioni regolamentari, il contribuente ha diritto alla riduzione del tributo prevista dalla legge.
  • La riduzione tariffaria per disservizio non ha natura risarcitoria né sanzionatoria: serve a ristabilire un equilibrio impositivo in relazione al minor livello di fruizione del servizio pubblico.
  • Ai fini della riduzione non occorre dimostrare una responsabilità soggettiva del Comune o un nesso causale in senso civilistico tra condotta e disservizio; rileva il dato oggettivo della mancata o irregolare erogazione del servizio.
  • Il giudice deve qualificare correttamente i fatti dedotti in giudizio secondo il principio iura novit curia, ma non può fondare la decisione su fatti non allegati o non contestati dalle parti.
  • Quando la legge prevede una riduzione variabile della tariffa entro un limite massimo, il giudice di merito deve accertarne in concreto la misura, non potendo limitarsi ad annullare integralmente l'atto se sussistono i presupposti della riduzione e non dell'esenzione totale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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