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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20365/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pellacini era stato condannato dal Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La Corte d'appello di Bologna dichiarò inammissibile l'impugnazione promossa dal suo difensore per assenza di "specifico mandato ad impugnare" previsto dall'art. 581 c.p.p. (comma 1-quater) come modificato dal d.lgs. n. 150/2022 e ordinò l'esecuzione della sentenza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mandato specifico era stato conferito dall'imputato il 21/06/2023 con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Carra; il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 581 c.p.p., comma 1-quater (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022), stabilendo che per l'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza è richiesto un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ma che il requisito del "specifico mandato" non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dall'atto risulti con certezza la conoscenza della sentenza e la volontà di impugnare. Nel caso concreto il mandato del 21/06/2023 con l'elezione di domicilio è stato ritenuto idoneo. L'ordinanza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    norma sostanziale del reato per il quale l'imputato era stato condannato; citata come riferimento alla fattispecie oggetto del processo

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter)

    "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    richiede la dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, a pena d'inammissibilità, per le parti private e i difensori

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-quater)

    "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    stabilisce l'obbligo, per l'imputato giudicato in sua assenza, di depositare con l'atto di impugnazione un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; è finalizzato a garantire la conoscenza della sentenza e la volontà consapevole di impugnare

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 33 comma 1 lett. d)

    disposizione che ha introdotto nel codice di procedura penale i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, modificando i requisiti formali per le impugnazioni

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 89 comma 3

    criterio di applicazione temporale: i nuovi commi dell'art. 581 si applicano alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (30/12/2022)

Massime di principio

  • Per l'imputato giudicato in sua assenza, l'impugnazione proposta dal difensore è inammissibile se non è depositato un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio; tale requisito è di ordine pubblicistico e rileva a pena d'inammissibilità.
  • Il "mandato specifico" non richiede formule rituali: va valutato nel suo contenuto e nella sostanza, dovendosi accertare che dall'atto emerga con certezza la conoscenza della sentenza e la volontà dell'imputato di impugnare.
  • La dichiarazione o elezione di domicilio è elemento essenziale da depositare con l'atto d'impugnazione per consentire le notificazioni necessarie; la sua assenza impedisce l'ammissione dell'impugnazione.
  • Se la corte territoriale dichiara inammissibile un'impugnazione per assenza di mandato ma risultano atti che, nella sostanza, soddisfano la ratio del requisito (mandato post-sentenza con elezione di domicilio e chiaro intento di impugnare), la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare per il merito.
  • Per il difensore: quando si impugna una sentenza pronunciata in assenza, è buona prassi far risultare espressamente nel mandato l'avvenuta conferma post-sentenza, l'intenzione di impugnare e l'elezione di domicilio, e depositare l'atto contestualmente all'impugnazione per evitare rischi di inammissibilità.

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