Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una pluralità di utenti del servizio idrico contro il gestore, per ottenere una riduzione della tariffa/corrispettivo pagato in ragione del fatto che, per diversi periodi compresi tra il 2006 e il 2015, l’acqua distribuita era stata oggetto di ordinanze comunali di divieto di uso per non potabilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello del gestore; quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto provata la non potabilità sulla base delle ordinanze comunali e avessero poi invertito l’onere, omettendo di considerare che il gestore aveva prodotto ordinanze di revoca dei divieti. Con il secondo motivo ha censurato l’applicazione degli artt. 1491 e 1495 c.c. e dell’art. 167 c.p.c., lamentando che l’eccezione relativa alla conoscenza o riconoscibilità del vizio da parte degli utenti fosse stata ritenuta tardiva o comunque infondata, e che non fosse stata esclusa la garanzia per vizi. Con il terzo motivo ha contestato il riconoscimento della riduzione del corrispettivo senza prova di un concreto pregiudizio e ha sostenuto che la tariffa del servizio idrico integrato non sarebbe riducibile con l’azione di riduzione del prezzo, né potrebbe farsi riferimento a una norma amministrativa non più vigente. Con il quarto motivo ha riproposto la censura sulla quantificazione della riduzione nella misura del 50%, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente usato come parametro l’art. 13 del provvedimento CIP n. 26/1975, e che il giudice non potesse procedere a liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha considerato non sindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito delle prove compiuta dalla Corte d’appello, ha ritenuto corretta l’esclusione della facile riconoscibilità del vizio della non potabilità, ha affermato che, in caso di somministrazione di acqua non potabile, gli utenti hanno diritto alla riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1492 e 1570 c.c. anche senza prova di ulteriori danni, e ha giudicato legittima la quantificazione equitativa della riduzione del prezzo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1490 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di garanzia per vizi della cosa; la Corte non nega la disciplina, ma ritiene corretta l’applicazione di quella prevista per i vizi nella somministrazione tramite il rinvio alla vendita.
art. 1491 c.c.
la non potabilità dell’acqua non è considerata vizio facilmente riconoscibile dall’utente, in assenza di appositi accertamenti tecnici; l’eccezione relativa alla conoscenza del vizio è stata ritenuta tardiva e comunque infondata.
art. 1492 c.c.
consente la riduzione del prezzo/corrispettivo in caso di bene o prestazione priva delle qualità pattuite; la Corte afferma che gli utenti possono domandarla anche senza dimostrare ulteriori danni.
art. 1494 c.c.
distinto dall’azione di riduzione del prezzo: riguarda il risarcimento del danno, che presuppone un diverso e ulteriore pregiudizio.
art. 1495 c.c.
richiamato dalla ricorrente per la tempestività della denuncia dei vizi; la Corte reputa la censura di merito e comunque infondata.
art. 1570 c.c.
in tema di somministrazione, per i vizi della cosa si applica la disciplina della vendita.
art. 167 c.p.c.
richiamato per sostenere la tardività di un’eccezione; la Corte non accoglie la censura.
art. 2697 c.c.
sul riparto dell’onere della prova: il gestore, chiamato a dimostrare il proprio adempimento, non ha provato l’idoneità potabile dell’acqua nei precedenti gradi.
art. 1226 c.c.
consente la liquidazione equitativa quando la precisa determinazione della riduzione del prezzo non sia possibile.
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 15 disp. prel. c.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 5 legge n. 2248 del 1865, all. E
invocato nel ricorso, senza incidenza sull’esito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.lgs. n. 31 del 2001
richiamato per il requisito di potabilità dell’acqua destinata al consumo umano.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154
la tariffa del servizio idrico ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito.
Regolamento del SII, art. B.2
"L’acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente"
conferma l’obbligo di distribuzione di acqua conforme ai requisiti di qualità per il consumo umano.
Provvedimento CIP n. 26 del 1975, art. 13
richiamato solo come parametro storico/equitativo di riferimento, non come norma direttamente applicata.
Massime di principio
- Nella somministrazione di acqua non potabile, la disciplina dei vizi della cosa si applica, per rinvio, secondo i criteri propri della vendita: l’utente può chiedere la riduzione del corrispettivo per la minore utilità della prestazione.
- L’azione di riduzione del prezzo/corrispettivo è distinta dall’azione di risarcimento del danno: la prima richiede l’accertamento del minor valore o della non conformità della prestazione, non la prova di ulteriori pregiudizi patrimoniali.
- Il vizio consistente nella non potabilità dell’acqua non è, di regola, facilmente riconoscibile dall’utente senza accertamenti tecnici; la conoscenza o riconoscibilità del vizio va valutata in concreto e, se accertata con motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
- Quando la riduzione del prezzo non sia determinabile con precisione aritmetica, il giudice di merito può procedere a liquidazione equitativa, usando anche parametri di riferimento storici o amministrativi purché non li applichi automaticamente come norme vigenti.
- Chi eroga un servizio deve provare il proprio esatto adempimento quando contesta l’allegato inadempimento e non può limitarsi a dedurre la discontinuità tra provvedimenti di divieto e revoca se non dimostra la potabilità nei periodi rilevanti.
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