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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20244/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a servizi di noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e rammendo di biancheria, che assumeva eseguiti in esecuzione di un appalto affidato mediante licitazione privata. L'ente sanitario aveva proposto opposizione e il tribunale aveva accolto l'opposizione rilevando d'ufficio la nullità del contratto per difetto di forma scritta ad substantiam. In appello la società aveva chiesto, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un valido contratto di appalto e, in subordine, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento dell'ente. La Corte d'appello aveva respinto il gravame rilevando che non era stato prodotto il verbale di aggiudicazione né il fascicolo di primo grado e che la domanda di arricchimento senza causa era nuova e quindi inammissibile. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16 R.D. 2440/1923 e vizio motivazionale, sostenendo che gli atti prodotti dimostravano che il verbale di aggiudicazione equivaleva al contratto; 2) violazione dell'art. 210 c.p.c. e vizio motivazionale, per il rigetto dell'istanza di esibizione della delibera/verbale di aggiudicazione; 3) violazione della regola sull'onere di produzione in appello del fascicolo di primo grado e omesso esame di fatto decisivo; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e mancata considerazione di documenti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque perché nei contratti della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam, sicché non è sufficiente ricostruire il consenso con fatti concludenti, presunzioni o con la sola documentazione attestante l'esecuzione del rapporto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'ordine di esibizione è rimedio residuale e discrezionale, non utilizzabile per supplire alle carenze probatorie della parte e per superare le preclusioni istruttorie; inoltre, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque ostativo se non adeguatamente dedotto. Ha respinto congiuntamente il terzo e il quarto motivo, rilevando che il fascicolo di primo grado non risultava prodotto in appello, che l'indice del fascicolo depositato riportava solo la sentenza impugnata e che non era invocabile l'art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale istruttorio nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese e, con il richiamo all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto

    La disposizione non elide la regola della forma scritta ad substantiam nei contratti della P.A.; il verbale può equivalere al contratto solo se non risulti una volontà della P.A. di rinviare la costituzione del vincolo a un momento successivo e occorre comunque il relativo documento per verificarne il contenuto.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione è rimedio istruttorio discrezionale e residuale, non utilizzabile per colmare carenze probatorie della parte istante o per superare preclusioni processuali.

  • art. 213 c.p.c.

    La richiesta di acquisizione di informazioni alla P.A. rientra in una facoltà discrezionale del giudice e, nel caso concreto, era comunque assorbita.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile quando mira soltanto a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, fuori dai casi di prova legale o di utilizzo di prove non dedotte.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte verifica l'ammissibilità e la fondatezza delle censure nei limiti dei vizi denunciati, rilevando in particolare l'inammissibilità del motivo che non si confronta con la ratio decidendi e i limiti del n. 5 in caso di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di omesso esame deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa, proposta per la prima volta in appello, è inammissibile per il divieto di nova nel giudizio di secondo grado.

  • art. 97 Cost.

    La forma scritta nei contratti della P.A. è valorizzata come garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    L'indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere ha valore certificativo della presenza dei documenti nel fascicolo.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam: l'esistenza del vincolo negoziale non può essere desunta da meri comportamenti esecutivi, da presunzioni o dalla sola corrispondenza tra le parti, ma deve emergere da un atto scritto idoneo a manifestare il consenso dell'ente.
  • Il verbale di aggiudicazione definitiva può equivalere al contratto solo nei limiti in cui dagli atti scritti risulti che la pubblica amministrazione abbia inteso far sorgere immediatamente il vincolo; se il verbale o il bando rinviano la stipulazione a un momento successivo, non sorge un diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione del rapporto.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto conserva la posizione sostanziale di attore e deve provare i fatti costitutivi del credito, inclusa l'esistenza e il contenuto del contratto posto a fondamento della pretesa.
  • L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata come rimedio surrogatorio dell'onere probatorio della parte né per aggirare preclusioni istruttorie già maturate.
  • In sede di legittimità, la censura sulla mancata considerazione di documenti asseritamente prodotti richiede una precisa indicazione del contenuto del fascicolo e della relativa collocazione; il giudice di appello non ha obbligo di ricercare autonomamente documenti mal indicizzati o non risultanti dal fascicolo depositato.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è scrutinabile solo se il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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