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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26971/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (due anni). Il ricorrente deduce vizio di motivazione per non essersi la Corte d'Appello attenuta ai criteri di cui all'art. 218 C.d.S., contestando il richiamo alle "modalità dell'azione" e all'intensità della colpa come fondamento della misura.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la durata della sospensione (due anni) non superi la media edittale e che la motivazione complessiva, integrando quanto già espresso in primo grado (con riferimento ai criteri di cui all'art. 222 C.d.S. e richiamando la "acclarata grave negligenza...a fronte di un comportamento alternativo corretto possibile e doveroso"), sia adeguata e sufficiente. Pertanto la decisione di rinvio della Corte territoriale è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 218 Codice della Strada

    La Corte richiama il principio secondo cui, qualora la sanzione accessoria sia superiore alla media edittale, il giudice ha l'onere di motivare esplicitamente richiamando i criteri previsti dall'art. 218 (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione). Se la misura è entro la media edittale, non è invece necessario un'ampia motivazione specifica.

  • art. 222 Codice della Strada

    La sentenza di primo grado faceva esplicito riferimento a questo articolo; la Corte d'Appello ha integrato e condiviso questa motivazione nell'apprezzamento della gravità della violazione e della negligenza dell'imputato.

Massime di principio

  • Se la sospensione della patente è comminata in misura non superiore alla media edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione particolarmente dettagliata sulla durata della sanzione accessoria; la motivazione può ritenersi adeguata se si integra con quella di primo grado.
  • Se la sospensione supera la media edittale, il giudice deve motivare specificamente richiamando i criteri di cui all'art. 218 C.d.S.: entità del danno, gravità della violazione e il pericolo derivante da una eventuale prosecuzione della circolazione.
  • In ricorsi contro la quantificazione di sanzioni accessorie è necessario dimostrare un vizio motivazionale concreto (es. mancato richiamo ai criteri di legge o motivazione manifestamente insufficiente) per ottenere successo in cassazione.
  • La gravità della negligenza e la possibilità di un comportamento alternativo corretto sono fattori determinanti che i giudici possono ritenere dirimenti nella scelta e nella durata della sanzione accessoria.
  • In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe documentare in che modo la decisione abbia violato o omesso di applicare i criteri normativi ovvero perché la valutazione della gravità e del pericolo sia irragionevole o contraddittoria.

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