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Sentenza

Sentenza n. 5941/2026 - Napoli, Sezione 3

Giustizia amministrativa202206193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della selezione interna ARPAC per la progressione verticale al profilo D101 – Collaboratore Amministrativo Professionale, inclusa la graduatoria approvata con deliberazione n. 44/EM del 5 ottobre 2022 e gli atti successivi di approvazione degli esiti e degli schemi contrattuali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato al decimo posto con 18,10 punti e dunque fuori dai posti utili, ha impugnato la procedura interna riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato, deducendo l’erronea attribuzione dei punteggi per titoli di studio, titoli professionali e incarichi dichiarati dai candidati, nonché difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione della Commissione. Ha inoltre contestato il parziale diniego di accesso alla documentazione dei candidati meglio collocati e, dopo aver ottenuto l’ostensione in corso di causa, ha esteso le censure alle domande, ai titoli, ai curricula e alle schede valutative dei primi sette classificati, nonché alla valutazione del requisito di attinenza del titolo di laurea. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a collocarsi in posizione utile e a ottenere l’incarico, il risarcimento dei danni e l’esibizione della documentazione.

La decisione

La domanda di accesso proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché ARPAC aveva integralmente esibito la documentazione richiesta e la precedente ordinanza aveva già preso atto della sopravvenuta carenza di interesse sull’azione ostensiva. Le censure contro la valutazione dei titoli e degli incarichi sono state respinte: il sindacato sulle valutazioni della Commissione è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, errore sui presupposti o violazione della lex specialis; il ricorrente non ha dimostrato tali vizi né errori manifesti nell’applicazione dei criteri. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria e motivazione, perché i criteri erano stati previamente stabiliti dall’avviso e non sono emersi elementi di arbitrarietà; non è necessaria una motivazione discorsiva ulteriore per ogni punteggio. Il ricorrente non ha inoltre provato che le contestazioni avrebbero inciso concretamente sulla sua posizione in graduatoria. Sono state quindi respinte la domanda di accertamento del diritto alla collocazione utile e quella di attribuzione dell’incarico. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa. Ricorso e motivi aggiunti respinti per il resto; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Occorre preliminarmente prendere atto che la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il parziale diniego di accesso agli atti è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La domanda di accesso diviene improcedibile quando, durante il giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’istanza e viene meno l’interesse a ottenere tutela giudiziale.

  • art. 22, comma 15, d.lgs. 75/2017

    Con ricorso notificato e depositato in data 30 dicembre 2022, Giovanni Esposito ha impugnato gli atti della procedura di progressione verticale indetta dall’ARPAC ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 e dell’art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato dell’Agenzia, con particolare riferimento alla procedura relativa al profilo D101 – Collaboratore Amministrativo Professionale, conclusasi con l’approvazione della graduatoria di merito mediante deliberazione n. 44/EM del 5 ottobre 2022.

    La disposizione è indicata quale base normativa della procedura interna di progressione verticale riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 3, comma 1, d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021

    Con ricorso notificato e depositato in data 30 dicembre 2022, Giovanni Esposito ha impugnato gli atti della procedura di progressione verticale indetta dall’ARPAC ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017 e dell’art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato dell’Agenzia, con particolare riferimento alla procedura relativa al profilo D101 – Collaboratore Amministrativo Professionale, conclusasi con l’approvazione della graduatoria di merito mediante deliberazione n. 44/EM del 5 ottobre 2022.

    La norma è richiamata quale ulteriore fondamento legislativo della procedura selettiva interna; la decisione non ne precisa autonomamente portata o contenuto.

  • art. 30 c.p.a.

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il risarcimento del danno derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, tra cui il danno e il nesso causale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 7 del 23 aprile 2021).

    La domanda risarcitoria richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova del danno e del nesso causale; nella fattispecie è stata respinta perché le censure di illegittimità sono risultate infondate.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici nelle procedure comparative sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti oppure violazione delle regole procedimentali o dei criteri stabiliti dalla lex specialis; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei titoli e delle esperienze valutate.
  • Nelle procedure concorsuali e comparative, la motivazione dei punteggi attribuiti ai titoli può risultare dai criteri preventivamente fissati dalla lex specialis e dalla loro applicazione alle singole posizioni, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore per ciascuna valutazione, salvo che emergano elementi sintomatici di arbitrarietà.
  • Chi contesta la graduatoria deve dimostrare non soltanto l’asserita erroneità delle valutazioni, ma anche la concreta incidenza delle censure sulla propria posizione finale; in mancanza, non è provato il diritto alla collocazione utile né all’attribuzione dell’incarico.
  • La domanda risarcitoria per danni derivanti dall’attività amministrativa presuppone l’illegittimità dell’azione amministrativa e la prova degli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno e nesso causale.
  • La domanda di accesso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente esibito in corso di giudizio la documentazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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