Sentenza n. 1268/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso ai documenti relativi a una manifestazione di interesse per la locazione di unità immobiliari non residenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (socia della partecipante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, qualificandosi quale socia della società che aveva partecipato nel 2021 a una manifestazione di interesse pubblicata dall’ATERP Calabria per la locazione di unità immobiliari non residenziali, ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso presentata il 24 luglio 2025. La procedura si sarebbe conclusa con l’idoneità della società e l’immissione in possesso di un immobile, senza tuttavia la formalizzazione del rapporto locativo o l’adozione di un provvedimento conclusivo. L’istanza riguardava, tra l’altro, la manifestazione di interesse, la domanda e l’offerta presentate dalla società, l’esito e la graduatoria, il verbale di immissione in possesso, gli atti della procedura negoziale e della licenza amministrativa, nonché ogni altra documentazione utile e connessa al procedimento. L’ATERP non ha riscontrato l’istanza nei termini di legge e non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha dedotto la sussistenza del proprio diritto all’ostensione, in ragione della qualità di socia e dell’incidenza degli esiti della procedura sulla situazione patrimoniale della società e, di riflesso, sul valore della partecipazione sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che i documenti indicati nelle lettere da a) a f) fossero sufficientemente individuati e collegati a una situazione giuridicamente tutelata della ricorrente. La qualità di socia è stata comprovata dalla visura storica depositata in giudizio e l’interesse all’accesso è stato riconosciuto perché gli esiti della procedura potevano incidere direttamente sul patrimonio della società e, conseguentemente, sul valore della partecipazione sociale. Il giudice ha inoltre rilevato che non ricorrevano le ipotesi di esclusione dell’accesso previste dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge n. 241/1990 e che non erano state opposte né risultavano sussistenti ragioni ostative all’ostensione. Ha invece escluso dall’ordine di esibizione i documenti indicati alla lettera g), formulati in termini generici e non chiaramente predeterminati, rispetto ai quali non era individuabile un collegamento chiaro e immediato con l’interesse sostanziale della ricorrente. L’ATERP è stata quindi condannata a consentire l’accesso ai documenti indicati nelle lettere da a) a f). Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, posto a carico dell’ATERP.
Norme richiamate
art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990
Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso non ricorrono per i documenti specificamente individuati nell’istanza; l’accesso non può invece essere ordinato rispetto a richieste generiche e non sufficientemente predeterminate.
Massime di principio
- La qualità di socia di una società partecipante a una procedura amministrativa può fondare la legittimazione e l’interesse concreto all’accesso ai documenti della procedura quando gli esiti di quest’ultima siano idonei a incidere sul patrimonio sociale e, conseguentemente, sul valore della partecipazione.
- Il diritto di accesso documentale richiede un collegamento concreto e attuale tra i documenti richiesti e una situazione giuridicamente tutelata; tale collegamento può essere riconosciuto anche quando l’interesse del richiedente derivi dall’incidenza indiretta dell’attività amministrativa sul valore della propria partecipazione societaria.
- L’istanza di accesso deve individuare i documenti in modo sufficientemente specifico; una richiesta riferita genericamente a ogni altra documentazione utile, agli atti istruttori o a ogni documento connesso al procedimento, senza ulteriore predeterminazione, non consente di ordinare l’ostensione.
- In assenza di specifiche ragioni ostative e quando non ricorrano le ipotesi di esclusione previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990, il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso legittima l’accoglimento dell’azione e l’ordine di esibizione dei documenti puntualmente individuati.
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