Cassazione Civile, Ordinanza n. 28604/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi limitrofi in ordine alla titolarità di alcune porzioni di terreno, all'esistenza o meno di una servitù di passaggio su un accesso carrabile e pedonale, e all'esatta linea di confine tra i fondi. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande del proprietario attore, dichiarando la sua proprietà esclusiva su un orto-giardino, negando la servitù di passaggio vantata dai vicini, individuando il confine lungo un cordolo di cemento, ordinando il rilascio di aree e chiavi, e liquidando anche un danno patrimoniale. In appello, i soccombenti avevano dedotto: difetto di motivazione; erronea lettura dell'atto di compravendita del 1998, che a loro avviso richiamava servitù attive e passive; omesso esame delle loro difese, che sostenevano essere mere eccezioni e non domande riconvenzionali; erronea esclusione della servitù per destinazione del padre di famiglia; erronea individuazione del confine e travisamento delle risultanze della consulenza tecnica, con violazione dell'art. 1067 c.c. per l'apposizione dei termini lapidei. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame; in cassazione i ricorrenti hanno reiterato quattro motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. e dei requisiti di specificità dell'appello; omessa o apparente motivazione sul rigetto dei motivi d'appello e sulla qualificazione delle difese come domande riconvenzionali tardive; violazione degli artt. 167, 948, 949 e 1062 c.c. per aver ritenuto provata la proprietà dell'attore e insussistente la servitù; violazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 950 e 1067 c.c. per travisamento delle prove, specie della consulenza tecnica, e per l'illegittimità dell'apposizione dei termini. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo inammissibili o infondate le doglianze: ha qualificato la clausola del rogito come mera formula di stile non sufficiente a provare la servitù, ha rilevato il difetto di specificità del primo motivo di ricorso per mancata trascrizione del contenuto dell'appello, ha escluso vizi motivazionali oltre il minimo costituzionale, ha confermato che le domande riconvenzionali erano tardive ex artt. 166 e 167 c.p.c., ha ribadito che nella negatoria servitutis l'attore non deve dare prova rigorosa della proprietà ma basta il titolo, mentre incombe sul convenuto la prova del diritto di servitù, e ha infine osservato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e alle sanzioni processuali previste per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello di Salerno che aveva già respinto l'appello dei soccombenti e consolidato l'accoglimento delle domande del proprietario attore. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di lite, a una ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, rilevando che il ricorso era stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il ricorso respinto in tale sede.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamata per la memoria illustrativa depositata dalle parti nella fase camerale.
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere motivi specifici; in cassazione la censura è stata respinta per difetto di specificità e per mancata trascrizione del contenuto dell'atto di gravame.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso la mancanza del minimo costituzionale della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato ai fini dell'obbligo di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato dalla Corte d'appello.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale richiesto dalla norma.
art. 166 c.p.c.
Il termine per la costituzione del convenuto rileva ai fini della tempestività delle difese e delle domande riconvenzionali.
art. 167 c.p.c.
Le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere proposte tempestivamente, altrimenti maturano decadenza.
art. 948 c.c.
Nell'azione di rivendica l'attore deve provare la proprietà; la Corte ribadisce che, nel caso di specie, tale onere risultava attenuato dalla mancata contestazione dell'originaria appartenenza a un comune dante causa.
art. 949 c.c.
Nell'actio negatoria servitutis il convenuto deve provare l'esistenza del diritto di servitù che giustifica la compressione del fondo altrui.
art. 1062 c.c.
La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede opere visibili e permanenti e un presupposto di asservimento non escluso da un assetto dei luoghi contrario; nel caso concreto è stata esclusa.
art. 1067 c.c.
È stata invocata per contestare l'aggravamento della servitù, ma la censura è stata respinta perché presupponeva l'esistenza della servitù, non provata.
art. 950 c.c.
Il regolamento di confini può essere deciso con qualsiasi mezzo di prova; nel caso concreto il confine è stato individuato valorizzando il cordolo di cemento e le risultanze istruttorie.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di somme ulteriori per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendica, quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, l'onere probatorio dell'attore può essere assolto mediante la prova del proprio valido titolo di acquisto, senza dover necessariamente risalire fino a un acquisto a titolo originario.
- Nell'actio negatoria servitutis, la titolarità del fondo dell'attore è requisito di legittimazione attiva e non oggetto del giudizio; incombe invece sul convenuto l'onere di provare il diritto di servitù che giustificherebbe la compressione del diritto dominicale altrui.
- Una clausola contrattuale generica che richiami 'servitù attive e passive' o formule analoghe di stile non è sufficiente, da sola, a provare la costituzione o l'esistenza di una servitù prediale, occorrendo l'indicazione degli elementi oggettivi del peso imposto e delle modalità di esercizio.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone opere visibili e permanenti e un assetto dei luoghi che renda riconoscibile l'asservimento; in mancanza di tali elementi, la servitù non può ritenersi provata.
- Le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere introdotte nei termini di comparsa di risposta previsti dal codice di rito; la loro tardiva formulazione comporta decadenza e inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto; il controllo della Cassazione resta limitato ai vizi di violazione di legge e ai ristretti casi di anomalia motivazionale rilevanti ex art. 111 Cost.
- Il regolamento di confini può essere fondato su qualunque mezzo di prova idoneo a eliminare l'incertezza, ivi compresi elementi presuntivi e segni materiali dei luoghi, purché la ricostruzione del giudice di merito sia logicamente coerente e sorretta da motivazione sufficiente.
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