Regolamento (UE) 2016/2344
Regolamento (UE) 2016/2344 della Commissione, del 14 dicembre 2016, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2016 attribuito alla Francia per la passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk e impone il conseguente divieto di pesca per le navi francesi interessate. Dal 14 novembre 2016 sono vietate non solo le attività di pesca, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock. Il provvedimento è adottato in applicazione del regolamento sul controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock PLE/7HJK di passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. Il regolamento opera a seguito dell’esaurimento del contingente assegnato alla Francia per il 2016 per tale stock, con efficacia dalla data di chiusura indicata nell’allegato (14.11.2016). Non disciplina altri Stati membri né altri stock.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi francesi
Il regolamento interviene nel quadro della gestione dei contingenti ittici per il 2016 e prende atto, sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, dell’esaurimento del contingente assegnato alla Francia per la passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e richiama il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per il 2016.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia e lo stock PLE/7HJK, corrispondente alla passera di mare (Pleuronectes platessa). L’area interessata è costituita dalle zone VIIh, VIIj e VIIk. La chiusura decorre dalla data indicata nell’allegato, pari al 14.11.2016.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2016 per la Francia relativo allo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato. Tale previsione ha funzione dichiarativa e costituisce il presupposto giuridico del successivo divieto di pesca.
Divieti conseguenti
L’articolo 2 vieta, a partire dal 14.11.2016, tutte le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi francesi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento. Il divieto è esteso anche alle operazioni accessorie e di gestione del pescato già catturato: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato stesso, cioè dal 14.11.2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
A decorrere dal 14.11.2016 sono vietate alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia le attività di pesca dello stock PLE/7HJK di passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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