Sentenza del 27/10/2020 n. 23527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione e rigettato il ricorso dei contribuenti avverso un avviso di accertamento che aveva rettificato la rendita catastale di un cinematografo. In cassazione i ricorrenti deducono: 1) nullita' dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione (DPR 600/1973 art.42 e D.Lgs.165/2001 art.17); 2) vizi nella determinazione della rendita (stato dell'immobile, superfici, valori di mercato, mancato sopralluogo, percentuale di deprezzamento) con richiamo a norme catastali e istruzioni; 3) nullita' per difetto di motivazione dell'avviso (L.241/1990 art.3; L.212/2000 art.7); 4) violazione delle regole di motivazione della sentenza impugnata (D.Lgs.546/1992 art.36) perche' la decisione di gravame sarebbe priva di una motivazione chiara e non consentirebbe il controllo del ragionamento giustificativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perche' le relative questioni non risultavano essere state adeguatamente dedotte e indicate negli atti del giudizio di merito (violazione del principio di non novita' in Cassazione e limiti del sindacato di fatti). Il quarto motivo, relativo alla inadeguatezza e contraddittorieta' della motivazione della sentenza di gravame, e' stato ritenuto fondato: la CTR aveva applicato in modo antinomico e confuso criteri differenziati di valutazione (escludendo e al tempo stesso richiamando il valore di mercato e richiamando i costi di costruzione senza indicare un coerente coefficiente di deprezzamento), rendendo la motivazione meramente apparente e incapace di mostrare l'iter logico. Per tale motivo la sentenza e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e regolazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla presunta nullita' dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione; la questione e' stata ritenuta inammissibile per mancata deduzione nei gradi precedenti.
Decreto Legislativo n. 165 del 2001
Richiamato insieme al DPR 600/1973 per la questione della sottoscrizione del provvedimento amministrativo; non esaminato nel merito per ragioni procedurali.
Regio Decreto n. 1539 del 1939
Richiamato a titolo storico/tecnico tra le norme catastali utilizzate dai ricorrenti per contestare la stima; le questioni tecniche di merito sono state ritenute preclusi al sindacato di legittimità se non adeguatamente documentati in Cassazione.
Regio Decreto n. 652 del 1939
Richiamato tra le fonti catastali; la Corte non si e' pronunciata sul merito tecnico, ritenendo la censura non sufficientemente autonoma e dedotta.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949
articoli 27 e 28, comma 1 e comma 2
La Corte richiama la distinzione prevista dagli articoli: nella stima indiretta va distinto il valore di mercato (art.28 comma 1, "prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe") dal costo di ricostruzione (art.28 comma 2) cui applicare un adeguato coefficiente di deprezzamento. La CTR aveva trattato in modo contraddittorio e anonimo questi criteri, contribuendo all'insufficienza motivazionale.
Istruzione IV N.C.E.U.
Citata dai ricorrenti per questioni tecniche di stima catastale; utilizzata nel contesto della censura di merito, che la Corte ha considerato inammissibile in Cassazione per essere questione di fatto.
Circolare n. 6 del 2012
Richiamata dai ricorrenti per contestare modalita' stimate dall'Ufficio; la fondatezza e' questione di merito non esaminata in sede di legittimità.
Legge n. 241 del 1990
Rilevata nella doglianza sulla motivazione degli atti amministrativi (es. avviso di accertamento). La Corte ha pero' sottolineato che la nullita' per difetto di motivazione dell'avviso non era stata adeguatamente dedotta nei precedenti gradi.
Legge n. 212 del 2000
Richiamata in relazione al diritto di difesa e ai requisiti di motivazione degli atti tributari; non esaminata nel merito per vizi di ammissibilita' delle censure.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992
Invocato per la presunta violazione del dovere motivazionale della sentenza di merito; la Corte ha accolto la censura in quanto la motivazione della sentenza di gravame e' risultata meramente apparente e contraddittoria, integrando vizio di procedimento.
Codice di Procedura Civile
articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Art.360 nn.3 e 5 richiamati come parametro per le censure di legittimita' (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo). L'art.366 c.p.c. richiede che in cassazione il ricorrente indichi dove nel giudizio di merito sono state sollevate le questioni; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi non provati come dedotti nei gradi precedenti.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure nuove o non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi precedenti: il ricorrente deve indicare espressamente in quale atto del merito ha sollevato la questione per consentire il controllo ex actis.
- Quando il giudice d'appello utilizza piu' criteri di valutazione catastale (valore di mercato, costo di ricostruzione, redditivita'), deve esplicitare coerentemente quale metodo applica, motivando la scelta e specificando gli elementi adottati (es. coefficienti di deprezzamento); la motivazione non puo' essere apparente o contraddittoria.
- Le questioni di fatto (sopralluogo, valutazione tecnico-contabile dei valori, stima delle superfici) sono in linea generale sindacabili in Cassazione solo nei limiti di omesso esame di fatti decisivi e se adeguatamente dedotte; altrimenti restano di competenza del giudice di merito.
- La nullita' di un atto amministrativo per difetto di sottoscrizione esiste ma deve essere tempestivamente e chiaramente eccepita nei gradi di merito per poter essere valorizzata in sede di legittimita'.
- Una motivazione giudiziale che risulti meramente apparente, perplessamente formulata o interna-mente contraddittoria determina la nullita' della decisione per vizi di procedimento e impone la cassazione e il rinvio per nuovo esame motivato.
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