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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale notificato in data 20/03/2025 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- e di tutti gli atti del procedimento ad esso presupposti, connessi, collegati e susseguenti;

Giustizia amministrativa202500406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta al lavoro stagionale, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato nel nulla osta per cause non imputabili alla propria volontà o inerzia, riconducibili a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di sfruttamento del lavoro e immigrazione clandestina. Dopo l'ingresso, aveva comunque trovato un'occupazione presso un diverso datore di lavoro e aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura, dopo il preavviso di rigetto, aveva negato il titolo ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta e individualizzata della sua posizione, considerare la non imputabilità della mancata stipula del contratto originario e valutare il nuovo rapporto di lavoro o, comunque, la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione. Sono stati inoltre dedotti il difetto di istruttoria e di motivazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto illegittimo l'automatismo applicato dalla Questura, secondo cui la mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta impedirebbe di per sé il rilascio del titolo, anche in presenza di una successiva attività lavorativa. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta, individualizzata e proporzionata della condizione dello straniero, considerando la sua condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era regolare, la mancata stipula del contratto originario non risultava imputabile al lavoratore, la denuncia-querela costituiva elemento idoneo a corroborare tale non imputabilità e il nuovo rapporto di lavoro documentava un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione. La Questura aveva omesso di valutare tali circostanze, limitandosi alla mancata stipula del contratto originario; il provvedimento era pertanto viziato per violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il riesame dovrà essere effettuato alla luce di tali principi. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il nulla osta per lo svolgimento di lavoro subordinato stagionale, sulla cui base il ricorrente ha fatto ingresso regolare in Italia.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto di ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno; esclude automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme alle disposizioni del GDPR richiamate nel dispositivo, la base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore di lavoro indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quando il lavoratore sia entrato regolarmente nel territorio nazionale e abbia successivamente intrapreso un'attività lavorativa con altro datore.
  • L'Amministrazione, nel decidere sul rilascio o diniego del permesso di soggiorno, deve svolgere una valutazione concreta, individualizzata e proporzionata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità dell'eventuale mancato perfezionamento del rapporto originario e le circostanze maturate durante il soggiorno.
  • La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato può integrare un effettivo percorso di regolarizzazione e inserimento lavorativo, meritevole di valutazione, e non può essere ignorata mediante il semplice richiamo alla mancata instaurazione del rapporto originariamente previsto.
  • Il diniego del permesso di soggiorno è illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, oltre che per difetto di istruttoria e motivazione, quando l'Amministrazione ometta di verificare se il mancato rapporto originario sia dipeso da circostanze estranee alla sfera di controllo dello straniero e se il diniego sia proporzionato alla situazione concreta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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