Cassazione Civile, Ordinanza n. 10324/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa per il recupero di somme già iscritte a ruolo e riferite a una precedente cartella di pagamento. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che l'agente della riscossione dovesse produrre in giudizio, oltre alla ricevuta di ritorno della notifica della cartella, anche la cartella stessa. In appello, l'agente della riscossione sosteneva di avere comunque depositato la prova della notifica della cartella e l'estratto di ruolo, e di aver emesso un'intimazione conforme al modello ministeriale, con specifico richiamo alla cartella e alla relativa data di notifica. Deduceva inoltre che la CTR aveva erroneamente ritenuto nullo l'atto perché non allegava la cartella prodromica e non esponeva le modalità di calcolo di aggi e interessi, nonostante tali elementi fossero già contenuti nella cartella notificata e non impugnata. Con il terzo motivo lamentava anche l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che nell'intimazione erano indicati il tasso di interesse giornaliero e il relativo criterio di calcolo. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: ha affermato che l'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente opera solo per atti non già conosciuti o non facilmente conoscibili dal destinatario, e che la motivazione per relationem è sufficiente se l'atto richiama un precedente atto di cui il contribuente abbia già conoscenza integrale o ne riproduca il contenuto essenziale. Quanto agli interessi, ha ribadito che, quando l'intimazione segue una cartella che ha già determinato il debito e i criteri di calcolo, l'atto è congruamente motivato anche con il richiamo alla cartella e la quantificazione degli accessori maturati; in ogni caso, un eventuale vizio avrebbe comportato al più un annullamento parziale. Il terzo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbendo il terzo, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata perché aveva applicato in modo erroneo le regole sulla motivazione per relationem e sull'onere di allegazione della cartella presupposta nell'intimazione di pagamento, senza verificare se la cartella fosse già conosciuta dalla contribuente e senza distinguere tra difetto di motivazione e prova del credito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto anche per relationem; l'allegazione degli atti richiamati è dovuta solo se il contribuente non ne abbia già integrale e legale conoscenza o se non siano facilmente conoscibili.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
la motivazione del provvedimento amministrativo può essere resa mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché l'atto richiami in modo idoneo gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
l'intimazione di pagamento, se conforme al modello ministeriale e riferita a una cartella già notificata, non è nulla per il solo fatto di richiamare il titolo presupposto e di indicarne la data di notifica.
art. 4 d.m. Finanze 28 giugno 1999
il modello ministeriale dell'intimazione costituisce parametro di conformità formale dell'atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge sui presupposti della motivazione e dell'allegazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per l'omesso esame/travisamento di un fatto decisivo relativo all'indicazione degli interessi nell'intimazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligo di allegare all'atto impugnato i documenti richiamati in motivazione sussiste solo se tali atti non siano già nella integrale e legale conoscenza del contribuente o non siano comunque facilmente conoscibili.
- La motivazione per relationem è valida quando l'atto richiama un precedente atto presupposto e ne riproduce il contenuto essenziale, in modo da consentire al destinatario e al giudice di individuare con precisione la pretesa e le sue ragioni.
- Va distinta la motivazione dell'atto impositivo dalla prova del credito: la sufficienza motivazionale non equivale, di per sé, alla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria.
- L'intimazione di pagamento che segua una cartella già notificata e contenente i criteri di calcolo del debito e degli interessi non è viziata per la mera mancata riproduzione integrale di tali criteri nell'intimazione stessa; al più, un vizio relativo agli accessori può condurre a un annullamento parziale.
- Se il giudice ritiene insufficiente la motivazione dell'intimazione per omissioni riguardanti solo gli accessori del credito, deve valutare l'eventuale invalidità limitata a quella parte e non necessariamente l'intero atto.
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