Cassazione Civile, Ordinanza n. 27893/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La lite nasce da un’azione risarcitoria proposta da una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa contro il proprio ex legale rappresentante. La procedura ha dedotto plurime condotte omissive e commissive ascritte alla convenuta: ostacolo all’attività ispettiva ministeriale, mancato deposito dei bilanci per più esercizi, mancata consegna della documentazione societaria e contabile, mancata consegna di un motoveicolo sociale, approvazione di una transazione asseritamente pregiudizievole e intestataria dell’assegno di pagamento, omissione delle dichiarazioni fiscali con aggravio del debito verso Erario ed enti previdenziali, prosecuzione dell’attività nonostante la causa di scioglimento e l’azzeramento del capitale. Il Tribunale ha condannato la convenuta al risarcimento del danno in misura inferiore a quella domandata. In appello la condanna è stata confermata. In cassazione la soccombente ha proposto un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. e sostenendo che la notificazione del primo grado eseguita in tale forma sarebbe stata invalida perché l’attestazione dell’ufficiale giudiziario non avrebbe dato conto delle ricerche compiute per rintracciare il nuovo domicilio; ha inoltre dedotto di essere rimasta ignara dell’intero processo di primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non correttamente riportata come dedotta nei gradi di merito; ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva dato atto che in secondo grado la parte appellante non aveva censurato la notificazione rinnovata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., ma solo la notificazione PEC dichiarata nulla in primo grado. La Corte ha aggiunto che il vizio della notificazione, non devoluto in appello, era coperto da giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2545-terdecies c.c.
richiamato quale base del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa; non costituisce oggetto della decisione di legittimità
art. 202 l. fall.
richiamato nel fatto come norma invocata per l’accertamento dello stato di insolvenza
art. 143 c.p.c.
la censura sulla notificazione ex art. 143 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque non devoluta al giudice di appello
art. 161 c.p.c.
le nullità della sentenza si convertono in mezzi di gravame; il vizio non dedotto in appello determina giudicato interno
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio e per le conseguenze sulle statuizioni accessorie
art. 96 c.p.c.
usato come base per la condanna alle ulteriori somme a titolo sanzionatorio/probabilmente per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto al tema deciso nei gradi di merito; chi deduce una questione non trattata nella sentenza impugnata deve anche allegare e indicare in modo specifico dove e come l’abbia tempestivamente proposta nei precedenti gradi.
- Quando si denuncia un vizio attinente alla notificazione o, più in generale, una nullità processuale, il relativo motivo deve essere stato devoluto al giudice di appello, perché le nullità non dedotte in secondo grado e non esaminate dal giudice di merito possono essere coperte da giudicato interno.
- In cassazione, il principio di autosufficienza impone che il ricorrente riporti in modo puntuale i termini della questione già introdotta in primo e secondo grado, non essendo sufficiente una deduzione generica del vizio.
- La censura contro una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti nel processo di merito; se la parte non contesta tempestivamente la validità della rinnovazione della notificazione in appello, non può poi riproporre la questione in sede di legittimità.
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