Cassazione Civile, Ordinanza n. 31411/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario promosso contro estratti di ruolo, definito in primo grado con accoglimento solo parziale. In appello, la parte contribuente lamentava esclusivamente la liquidazione delle spese di lite effettuata dal giudice tributario di merito, ritenendola troppo bassa rispetto al valore della causa (Euro 4.102,72), non conforme ai valori minimi derivanti dai parametri ministeriali e priva di specificazione delle fasi processuali considerate. Nel ricorso per cassazione viene dedotta violazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 37/2018, delle tabelle allegate e dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la riduzione operata non potesse scendere oltre il limite del 50% dei valori medi e che la liquidazione complessiva non consentisse il controllo della correttezza del calcolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha chiarito che, nel regime dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, i valori medi dei compensi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%, salvo specifica pattuizione. Ha quindi rilevato che la liquidazione di Euro 400,00 operata nei gradi di merito era incompatibile con tale limite, tenuto conto del valore della controversia. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese processuali
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
valori medi di cui alle tabelle allegate
la norma, come modificata, consente la diminuzione dei valori medi solo entro il limite massimo del 50%, salvo specifica pattuizione
D.M. 8 marzo 2018, n. 37
art. 1, comma 1, lettera a)
ha riformulato l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, rendendo inderogabile il limite massimo di riduzione del 50%
art. 15 d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario
art. 2233, comma 2, c.c.
richiamato come limite al divieto di liquidare compensi simbolici non consone al decoro professionale nel previgente regime
art. 101, paragrafo 1, TFUE
richiamato nella prospettiva dell'eventuale compatibilità concorrenziale dei minimi tariffari
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato congiuntamente all'art. 101 TFUE nel ragionamento sulla compatibilità dei parametri professionali con il diritto UE
sentenza CGUE 427/2017
citata per il principio secondo cui una disciplina sui minimi può restringere la concorrenza ma va valutata in concreto rispetto a obiettivi legittimi e proporzionalità
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
menzionato come successiva modifica che conferma la struttura dell'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali, quando si applica l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50%, salvo diversa specifica pattuizione tra le parti.
- La liquidazione delle spese che si ponga al di sotto del limite di riduzione consentito integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Nel vigore del regime tariffario modificato, la discrezionalità del giudice sulla determinazione del compenso trova un limite normativo inderogabile nelle riduzioni massime previste dalle tabelle.
- La riduzione del compenso professionale non può tradursi in una liquidazione incongrua rispetto al valore della controversia e ai parametri applicabili.
- Se il giudice del merito liquida le spese in misura incompatibile con il limite legale di riduzione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della regolazione delle spese.
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